martedì 9 dicembre 2014

Il pannello fotovoltaico abbaglia il vicinato. Va ruotato.

Il pannello fotovoltaico abbaglia il vicinato. Va ruotato.

Se il riverbero di luce, proveniente dai pannelli solari, è così forte da costringere la chiusura delle persiane, la società che gestisce l'impianto, deve modificarne l'inclinazione dei medesimi. La decisione del Tribunale di Perugia evidenzia anche la nocività delle immissioni luminose da impianto fotovoltaico.
Il rovescio della medaglia. La tematica della produzione di "energia alternativa", all'interno dei complessi condominiali, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore che ha posto, nell'ultimo decennio, una serie di interventi legislativi, non solo di natura fiscale, per sensibilizzare da un lato il risparmio invogliandolo, e dall'altro, una serie interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per l'installazione degli impianti di fonti energetiche rinnovabili il Legislatore ha, infatti, realizzato una quadro normativo particolare che semplifica gli interventi burocratici e limita anche il potere di intervento degli Enti Locali. Inoltre, recentemente è intervenuta anche la riforma sulla normativa condominiale che ha ulteriormente dato un "spinta" in tale senso. Inevitabilmente le installazioni degli impianti fotovoltaici sui tetti condominiali sono aumentati, provocando non pochi problemi tra cui quello recentemente affrontato dal Tribunale di Perugia che affronta per la prima volta il problema delle immissioni luminose e dei relativi danno connessi.
Cosa sono le immissioni luminose. Sicuramente meno "famose" e quasi "secondarie" rispetto quelle sonore, la luce fa parte della nostra esistenza come i rumori. In realtà non esiste solol'inquinamento acustico ma anche quello luminoso che viene prodotto da luce artificiale. Secondo la giurisprudenza sono moleste le immissioni luminose che provengono da un'insegna collocata sulla finestra di un edificio, nel caso in cui esse superino la normale tollerabilità (Cass., 9 luglio 1973, n. 1973). Di diverso avviso il Tribunale di Torino che ha considerato irrilevante, per intensità luminosa, una insegna al neon installata all'interno delle proprietà condominiale (Trib. Torno, 28.2.1958). Più recentemente, il Tribunale di Roma (ordinanza 9 maggio 2011) ha precisato che vi sono i presupposti per una tutela cautelare (ex art. 700 c.p.c.) a fronte di forti immissioni acustiche e luminose (12 fari alogeni) provenienti da tre campi sportivi parrocchiali, perché provocano immissioni lesive, in fase diurna e notturna, pregiudicando il diritto alla salute e di proprietà di vicini frontisti.
Il caso. Una società aveva installato su un edificio un impianto fotovoltaico i quali abbagliavo, causa la oro inclinazione, gli abitanti di un edificio confinante. Questi ultimi chiedevano quindi di modificare l'inclinazione dei pannelli fotovoltaici in modo da evitare il fenomeno di riflessione della luce solare talmente forte da costringere la chiusura delle persiane. La società, invece, rilevava la mancanza della prova dell'elemento psicologico della molestia, il mancato contemperamento, ex art. 844 c.c., tra il fenomeno di riflessione e le esigenze della produzione, in ragione dell'ingente costo preventivabile per la modifica dell'inclinazione dei pannelli, essenziale per la produttività dell'impianto medesimo. Per tali motivi i reclamati si costituivano in giudizio rigettando il gravame.
La decisione. Il Tribunale di Perugia, alla luce dei dati raccolti, conferma quanto già disposto dal giudice di Todi, precisando quanto segue:
ai sensi dell'art. 844 cod.civ. possono ritenersi sussistenti le immissioni luminose che superano la normale tollerabilità. Infatti, la riflessione luminosa è talmente rilevante da imporre l'inevitabile chiusura delle persiane onde evitare l'abbagliamento. Inoltre tale situazione si protrae per diverse ore al giorno;
portata afflittiva delle medesime, comporta un notevole pregiudizio al godimento dell'immobile.
danno alla salute: l'esposizione prolungata al riflesso luminoso intenso, duraturo, persistente e diretta può comportare nel tempo «un danno all'apparato visivo», determinando anche conseguenze non reversibili;
Il rimedio proposto dalla società, che si era offerta di munire le finestre di «vetri auto oscuranti», non eliminava «il turbamento possessorio», comportando comunque «una drastica riduzione dell'illuminazione naturale fisiologicamente garantita dalla disponibilità di finestre e terrazze», che rimarrebbero comunque inutilizzabili a causa del riverbero luminoso.
Valutata la nocività delle immissioni luminose prodotte dall'impianto fotovoltaico il Tribunale di Perugia, ordina alla società installatrice, la modifica dell'inclinazione di detti pannelli (operazione ritenuta dal consulente tecnico l'unica misura idonea ad escludere la molestia ), al fine di poter contemperare gli interessi delle parti.

Tribunale di Perugia - ordinanza n. 4291 del 14 ottobre 2014



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