venerdì 19 dicembre 2014

Detrazioni: sì agli immobili ristrutturati

Detrazioni: sì agli immobili ristrutturati

 in “MutuiOnline informa
ristrutturazione
Al fine di incentivare la ristrutturazione degli immobili, il Governo ha prorogato l’aliquota di detrazione al 50% per il 2015, mantenendo il tetto di spesa dei lavori a 96.000 euro. L’incremento permette di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) l’importo massimo di 9600 euro/annui per 120 mesi.
Il bonus è relativo a spese effettuate per restaurare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali, mentre non è ammesso per altre destinazioni d’uso come negozi o edifici industriali.
Il soggetto legittimato a farne richiesta è la persona che effettua il pagamento dei lavori: ci sono però delle eccezioni di cui tener conto. In particolare la disciplina dell’articolo 16-bis comma 3 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – prevede la possibilità di operare una detrazione “anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile”. L’agevolazione spetta in questo caso al successivo acquirente dell’immobile in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un importo massimo di 96.000 euro.
Facciamo un esempio: se il prezzo dell’immobile ristrutturato è di 200.000 euro, il futuro proprietario potrà usufruire di un bonus di 25.000 euro in 10 anni (25% di 200.000 = 50.000 euro, base imponibile su cui calcolare la detrazione;  50% di 50.000 = 25.000 euro)
La legislazione stabilisce i tempi massimi riguardanti sia l’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa edile, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, sia la sottoscrizione dell’atto notarile per la cessione dell’appartamento facente parte dello stabile ristrutturato, stabilita entro il 30 giugno 2015.
In caso di acconti, il futuro proprietario può avvalersi della detrazione a condizione che venga redatto un atto preliminare di vendita (o di assegnazione) dell’immobile e che la registrazione sia eseguita presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Nel caso in cui l’acconto sia stato versato in un anno differente da quello in cui viene effettuato il rogito, il contribuente può decidere di far valere la detrazione secondo due termini: nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui viene stipulato l’atto del notaio.
Nell’eventualità in cui la casa nella quale sono stati realizzati gli interventi venga venduta anche dall’acquirente, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte può essere trasferita per i rimanenti periodi di imposta al successivo proprietario dell'immobile.
La documentazione utile che deve essere conservata ed eventualmente esibita dal contribuente è l’atto di compravendita o il preliminare di vendita registrato, dal quale risultino quanto stabilito dalla normativa. Può succedere che il preliminare o l’atto di acquisto non includano le indicazioni riguardanti la data di ultimazione della ristrutturazione e che l'immobile faccia parte di un edificio interamente ristrutturato: in questo caso, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzioni che dimostri tali condizioni.
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FONTE : MUTUIONLINE                                                                                         
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