giovedì 4 dicembre 2014

Il danno segue l'immobile. Se trasferisco la proprietà di un immobile, a chi spetta il risarcimento del danno?

Il diritto al risarcimento del danno si trasferisce con la proprietà?

Il danno segue l'immobile. Se trasferisco la proprietà di un immobile, a chi spetta il risarcimento del danno?


Il diritto al risarcimento del danno è accessorio al diritto di proprietà e si trasferisce con la proprietà dell'immobile, oppure ha natura personale e resta a capo del proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso?


Il fatto. Le comproprietarie di un fabbricato citano in giudizio le proprietarie di un terreno confinante per ottenere una sentenza di condanna che accertasse che queste ultime avevano realizzato opere edilizie in violazione delle norme sulle distanze legali, e di conseguenza le convenute dovevano essere condannate al ripristino della stabilità del muro di confine ed al risarcimento dei danni patiti dalle attrici.
La sentenza di primo grado accoglie le richieste delle attrici condannando le convenute al risarcimento dei danni subiti dalle prime.
Tale sentenza, appellata da una delle convenute, è stata confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli che ha ritenuto le attrici in possesso della legittimazione attiva dato che le stesse avevano ricevuto in donazione l'immobile nel 1985 nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trovava, pertanto la Corte di appello riteneva che le stesse, poiché legittime proprietarie dell'immobile, possedevano la legittimazione attiva che consentiva loro di agire per ottenere il ristoro dei danni subiti.
I motivi del ricorso in Cassazione. Una delle convenute. non convinta della valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, impugna dinanzi alla Corte di Cassazione.
Attraverso uno dei motivi posti a fondamento del ricorso la ricorrente ribadisce che l'azione di risarcimento del danno ha carattere personale e pertanto compete esclusivamente a colui che era proprietario al momento del fatto illecito.
I giudici di legittimità hanno accolto tale motivo ribadendo che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (Cass. 15744/2009)
Da tale considerazione la Cassazione fa discendere una conseguenza e cioè quella relativa al fatto che il credito risarcitorio, che sorge quando si verificano i danni, non circola con il trasferimentodell'immobile ma rimane in capo al proprietario del bene nel momento in cui si sono verificati i danni e può essere suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c..
La decisione. A tal proposito l'ordinanza ha rilevato che la sentenza di secondo grado non aveva valutato tale aspetto e cioè se le attrici fossero in possesso del bene nel momento in cui si era verificato il danno (nel caso di specie prima della donazione e prima dell'acquisto della proprietà del bene da parte delle attrici), né tantomeno aveva verificato se il diritto al risarcimento dei danni ed il relativo credito fosse stato ceduto, ai sensi dell'articolo 1260 c.c., dall'originario proprietario.
Ma i giudici di secondo grado, secondo le valutazioni compiute dall'ordinanza, avevanoerroneamente fatto scaturire il diritto al risarcimento del danno delle attrici e la loro legittimazione ad agire dal fatto che “l'immobile doveva intendersi trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del trasferimento della proprietà”.
L'ordinanza, in verità, giunge a conclusioni completamente opposte ribadendo che “il diritto al risarcimento del danno non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale e compete esclusivamente a chi era proprietario dell'immobile nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso”
In pratica la Cassazione ha potuto constatare che i danni lamentati dalle attrici si erano già prodotti prima dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di queste ultime e non essendo stato accertato se il relativo diritto al risarcimento del danno fosse stato ceduto dall'originario proprietario del bene, le attrici non potevano vantare alcuna pretesa.

Corte di Cassazione, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146



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