mercoledì 17 dicembre 2014

Immobili e certificazione energetica

Immobili e certificazione energetica

 in “MutuiOnline informa
certificazione energetica
La stipula di un contratto di vendita immobiliare prevede l’adempimento di specifiche certificazioni previste dalla normativa italiana. Affinché il contratto sia valido, l’immobile deve soddisfare una serie di requisiti imposti dalla legge in materia di edilizia, consumo energetico, sicurezza degli impianti: per questo motivo, la legislazione vigente impone ai notai di effettuare una serie di controlli per garantire tali norme.
Una delle certificazioni riguarda il rendimento energetico degli edifici. Prevista a seguito di una direttiva europea del 2005, la legislazione è stata più volte aggiornata nel corso degli anni: l’attuale testo è stato modificato dal Decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla sua legge di conversione (n. 9/2014).
Il certificato, suddiviso in classi dalla A alla G con relative sottoclassi, deve chiarire il consumo energetico sia dell’impianto di riscaldamento, che di climatizzazione dove presente. Attualmente, per identificarlo si parla di attestato di prestazione energetica – APE – e si differenzia dal precedente attestato di qualificazione energetica proprio per la necessità, prevista solo per il primo, dell’attribuzione della classe di efficienza energetica.
L’obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari che li compongono, ha validità 10 anni e va redatto nuovamente nel caso in cui si effettuino dei lavori che possono modificare il rendimento energetico.
Per legge, l’APE deve essere esibito anche in fase precontrattuale così che il potenziale acquirente possa valutare la prestazione energetica dell’edificio dove l’immobile è ubicato in termini di costi/benefici.
Dalla normativa in materia di certificazione derivano quattro distinti obblighi da tenere in considerazione in caso di trasferimento dei fabbricati:
a) l’obbligo di DOTAZIONE, che può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edifici nuovi, edifici soggetti a “ristrutturazioni importanti” o edifici pubblici. Non tutti gli immobili devono essere dotati di attestato energetico: sono esclusi i fabbricati industriali e artigianali, ruderi, box, cantine, edifici inagibili, edifici adibiti a luogo di culto;
b) l’obbligo di ALLEGAZIONE, per cui è prevista una sanzione pecuniaria in luogo della precedente sanzione di nullità. Riguarda la compravendita, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, gli atti di locazione con esclusione di quelli che hanno ad oggetto singole unità immobiliari.  Nessun obbligo invece per gli atti traslativi a titolo gratuito;                                                           
c) l’obbligo di CONSEGNA dell’attestato energetico, che va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa alla prestazione energetica. La mancanza della clausola è punita con una sanzione pecuniaria;                                                                                                         
d) l’obbligo di INFORMATIVA, il cui adempimento va documentato con l’inserimento nell’atto di apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni relative all’attestazione di prestazione energetica dell’immobile.
In materia di certificazione energetica esistono una normativa nazionale e una di carattere regionale. Quest’ultima ha ruolo di completamento e integrazione degli obblighi con quella nazionale ed europea.
Poiché l’attestazione energetica deve essere allegata all’atto, pena una sanzione che va dai 3 ai 18 mila euro, il notaio effettua un controllo formale del documento. Si accerta quindi che abbia quei requisiti minimi per qualificarlo come tale: l’indicazione della classe di prestazione energetica, la data di rilascio e il termine di validità, gli elementi idonei a collegare l’attestato all’immobile negoziato, la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto. Non è tenuto a fare controlli sul contenuto tecnico o sul merito dell’attestato. Spetta al proprietario del bene (alienante) verificare che il tecnico al quale si affida l’incarico sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per redigere la certificazione.
FONTE : MUTUIONLINE

                                                                                                                                                                        A cura di 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf