venerdì 20 dicembre 2013

Vietato parcheggiare nel cortile se ciò rende difficile agli altri condomini raggiungere case e box auto

Vietato parcheggiare nel cortile se ciò rende difficile agli altri condomini raggiungere case e box auto

18/12/2013
di Alessandro Gallucci


Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 27940 del 13 dicembre 2013, ci permette di tornare a parlare dell’uso del cortile condominiale: il contenuto della pronuncia, poi, ci consente alcune riflessioni più generali.
 
La questione affrontata e risolta dagli ermellini è sempre di grande attualità: parcheggio nelle parti comuni dell’edificio.
 
Nel caso di specie un condomino parcheggiava nel cortile rendendo difficile agli altri l’accesso alle unità immobiliari e – nello specifico a chi gli faceva causa – ai box auto.
 
Il cortile è bene ricordarlo tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti.
 
In questo contesto, s’è specificato che avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
 
Se il cortile non ha una specificazione destinazione d’uso, allora può essere utilizzato da tutti i condomini nel rispetto del pari diritto dei loro vicini: insomma nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1102 c.c. 
 
Per completezza riportiamo il testo della norma che recita:
 
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
 
In sostanza:
 
rispetto della destinazione d’uso;
obbligo per ognuno di non ledere il pari diritto degli altri.

 
Pari diritto non vuol dire possibilità di utilizzazione identica e contemporanea ma anche solamente diritto di farne un altro uso che non venga impedito dalla condotta degli altri condomini. In buona sostanza n sottile gioco di equilibri non rispettato nel caso risolto con la sentenza n. 27940.
 
Quanto al divieto di parcheggio nel cortile, che sostanzialmente la pronuncia impugnata aveva imposto, gli ermellini hanno detto che tale divieto era da ritenersi legittimo poiché nel corso della causa era emerso chiaramente che quella parte comune “ non si prestasse al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta”. 
 
Questa motivazione, hanno chiosato da piazza Cavour (qui torna utile quanto accennato il merito all’art. 1102 c.c.) “è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 co. 1 c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto” (Cass. 13 dicembre 2013 n. 27940).
 
Il principio non vale solamente per i cortili ma anche per gli spazi di manovra nelle autorimesse. La sosta e la fermata sono da ritenersi vietate se impediscono o rendono gravemente difficoltosa l’utilizzazione dei box auto.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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