lunedì 9 dicembre 2013

Prestazione dell’architetto. Va pagato anche se il progetto è inservibile?

Prestazione dell’architetto. Va pagato anche se il progetto è inservibile?

09/12/2013
Avv. Gian Luca Ballabio (Cass. civ., sez. II, sent. 3 dicembre 2013, n. 27042)
 
Un architetto ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio committente relativamente alle prestazioni professionali svolte. Il cliente, però, si è opposto al pagamento della somma ingiunta ritenendola non dovuta in quanto si era verificata “ la risoluzione del contratto d’opera per inadempienza” dell’architetto poiché il progetto era inservibile.
 
Obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. Tra le varie suddivisioni che si possono attuare nell’ambito delle obbligazioni, ve ne è una che spesso viene utilizzata nell’ambito delle prestazioni dei professionisti: è quella tra obbligazioni di mezzi e obbligazione di risultato.
 
L’obbligazione di mezzi consiste, per quanto qui interessa, nella necessità che il debitore compia la sua prestazione indipendentemente dal raggiungimento di un certo risultato. Si pensi ad esempio ad chirurgo che per tentare di salvare il paziente è costretto a compiere un intervento con scarsissime possibilità di successo.
 
L’obbligazione di risultato, al contrario, non è soddisfatta dalla mera esecuzione di una attività, ma il soggetto obbligato a compierla deve raggiungere il risultato voluto dal creditore. Ad esempio l’ingegnere deve realizzare un macchinario.
La distinzione precedente è essenziale per verificare l’adempimento del debitore.
 
La sentenza in esame. La fattispecie oggetto della sentenza in commento, come già illustrato, riguarda la prestazione di un architetto che ritiene di dover essere pagato per l’attività svolta, indipendentemente dalla conformità agli strumenti urbanistici del progetto da lui realizzato. La Corte Suprema di Cassazione, però, ha ritenuto di non dover accogliere le richieste del professionista.
 
In altre parole, l’architetto ha ritenuto che la propria opera rientrasse tra le obbligazioni di mezzi; la Corte, invece, tra e obbligazioni di risultato poiché “l'accettazione di un incarico di progettazione, di per sé irrealizzabile, oltre a configurare, in astratto, profili di natura deontologica, non consente l'applicazione di tariffe professionali pur sempre riferibili ad attività concretamente utilizzabili. 
 
Diverso è il caso in cui il professionista renda edotto il cliente in via preventiva della irrealizzabilità dell'opera, ottenga autorizzazione alla progettazionee pattuisca un compenso, a prescindere dal risultato mentre nella specie il progetto era "inservibile" ed il ricorrente consapevole della impossibilità di approvazione, anche se fosse passata la variante urbanistica”.
 
Giurisprudenza in tema di professionisti.  La giurisprudenza ha affrontato spesso il problema relativo all’adempimento dell’opera professionale da parte di architetti, ingegneri, avvocati. Da tale giurisprudenza è possibile estrapolare i principi necessari (per esempio relativamente alla diligenza) a cui far riferimento per far valere le nostre ragioni.
 
Ad esempio è stato ritenuto che “ L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del professionista-urbanista il quale lamentava il mancato pagamento del compenso per la redazione di un piano particolareggiato di recupero, da parte di un Comune della Regione Sicilia ente committente, che aveva contestato al professionista l'inutilizzabilità del piano redatto dallo stesso, per l'insussistenza dei presupposti di fattibilità, alla luce della legge reg. Sicilia n. 37 del 1985, e la omessa valutazione di tale circostanza, che, secondo la Corte, era da ritenersi compresa nell'incarico ex art. 1176 cod. civ.) (Cass. civ., sez. I, sent. del 29 novembre 2004, n. 22487).
 
Sempre nell’ambito dell’edilizia è stato chiarito come “ In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato (avendo, nella specie, il professionista richiesto l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria di un edificio, anziché quella gratuita per la ristrutturazione), non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, cod. civ., la firma apposta dal committente sul progetto redatto”. (Cass.Civ., sez. II, sent.21 maggio 2012, n.8014).
 
Conclusione. La sentenza in commento consente di richiamare i principi posti a base delle obbligazioni con cui anche un condominio in qualità di committente è spesso chiamato a fronteggiarsi. Ricordiamoci, pertanto, che il primo adempimento da compiere, quando affidiamo un incarico, è quello di inquadrarlo correttamente all’interno di una delle due tipologie di obbligazioni.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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