giovedì 12 dicembre 2013

Imu: la prima casa non paga ma…

Imu: la prima casa non paga ma…

giovedì 12 dicembre 2013
  
Ecco le tipologie di immobili che sono esentate dal pagamento della seconda rata dell'imposta per il 2013


















Con la pubblicazione del dl 133/2013 in Gazzetta ufficiale, è divenuta definitiva anche l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 relativamente agli immobili per i quali era stata prevista prima la sospensione del pagamento della prima rata e poi la cancellazione della stessa. Ma l’applicabilità di tali disposizioni di favore non è così semplice: come spiega Antonio Piccolo in un approfondimento diffuso da Assoedilizia, nel nostro ordinamento giuridico non tutte le norme sono vergate con chiarezza. Le norme in materia di Imu risultano, infatti, particolarmente confusionarie, anche se non sono da meno le previsioni in materia di Tares: sul tributo comunale relativo a rifiuti e servizi si è delineato un quadro talmente caotico che per l’anno 2013 i comuni sarebbero stati autorizzati ad applicare addirittura cinque diverse tipologie di prelievo: Tarsu, Tia1, Tia2, Tares integrale e Tares semplificata.
Tornando all’Imu, il dl 133/2013 ha stabilito che la seconda rata del 2013non è dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, ossia il fabbricato nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare “dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Tale estensione si estende alle pertinenze dell’abitazione (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7), ma non per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e dimore antiche), per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata di base o quella deliberata, oltre alla detrazione ordinaria e a quella maggiorata (in base ai figli conviventi). L’esenzione si applica inoltre ai seguenti fabbricati:
. unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale) e relative pertinenze dei soci assegnatari;
. alloggi assegnati dagli ex Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
. case assegnate a coniugi o ex coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale o di divorzio;
. immobili posseduti e non locati, comprese le pertinenze, dagli appartamenti alle forze armateforze di poliziacorpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia, purché non classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
. unità immobiliari (ed eventuali pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
. Unità immobiliari (ed eventuali pertinenze) possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo Imu a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
FONTE : QUOTIDIANOCASA.IT

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