martedì 10 dicembre 2013

L'INAGIBILITÀ GIUSTIFICA IL RECESSO DAL CONTRATTO

L'INAGIBILITÀ GIUSTIFICA IL RECESSO DAL CONTRATTO

Relativamente a un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo (monolocale), a canone libero, rilevo che la porzione immobiliare da me condotta non ha i requisiti aeroilluminanti, di cui al relativo decreto ministeriale, né, peraltro, la superficie minima richiesta, essendo la stessa di soli 26 metri quadrati. Detta porzione immobiliare è stata staccata e sottratta a un immobile di 5,5 vani. Qualora la competente Asl riscontrasse l'inadeguatezza dell'immobile locato, sotto questi profili, tale irregolarità potrebbe giustificare la risoluzione del contratto di locazione in corso?
La Corte di cassazione, nella sentenza 11 aprile 2006 n. 8409 ha precisato che per tutti i beni immobili, quale che sia la loro destinazione, il soggetto onerato dell'obbligo di procurarsi il certificato di agibilità è il proprietario. La mancanza di tale certificato non genera nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, atteso che l'utilizzazione del bene privo di abitabilità è altro rispetto alla relativa negoziazione che, in presenza di un interesse meritevole delle parti, ben può essere ammessa, anche nella temporanea assenza del certificato d'abitabilità.Solo il diniego del rilascio del certificato di abitabilità, quando divenga definitivo, legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno, allorché venga a configurare una situazione d'inadempimento, in ragione della definitiva inettitudine del bene a soddisfare l'interesse dell'avente causa.Alla luce di tale precedente si può concludere che solo ove le mancanze rilevate dovessero portare ad una dichiarazione di inagibilità e il relativo certificato non potesse essere rilasciato, il conduttore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
FONTE : CASA24PLUS DA L'ESPERTO RISPONDE

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