giovedì 12 dicembre 2013

Imu, esenti gli edifici ristrutturati e destinati alla vendita

Imu, esenti gli edifici ristrutturati e destinati alla vendita

Min Economia: nel ‘magazzino’ delle imprese rientrano gli edifici invenduti sia nuovi sia ristrutturati

12/12/2013 - Gli edifici appartenenti alle imprese di costruzione che li acquistano per ristrutturarli e rivenderli sul mercato non pagano la seconda                                     rata dell’Imu e sono completamente esenti dal 2014. Il chiarimento è arrivato                                   dal Ministero dell’Economia, su sollecitazione dell’Associazione nazionale                                            costruttori edili (Ance).
Imu, esenti gli edifici ristrutturati e destinati alla vendita

Con la circolare 11/DF, il Ministero ha fatto rientrare nel concetto di “magazzino” delle imprese di costruzione non solo i fabbricati di nuova costruzione destinati alla vendita  e rimasti invenduti, ma anche quelli “oggetto di interventi di significativo recupero” che l’impresa ha acquistato per poi rivendere dopo la ristrutturazione.

L’esenzione dalla seconda rata Imu per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione, che si trasformerà in esenzione totale a partire dal 2014, è stata decisa con il DL 102/2013. Si tratta del primo decreto Imu, quello che ha cancellato la prima rata dell’imposta municipale unica sulla prima casa e che per quanto riguarda il “magazzino delle imprese” ha abolito la seconda rata, specificando che non verrà invece rimborsata la prima (da non confondere con il decreto approvato di recente, che ha invece abolito anche la seconda rata sulle prime case).

A detta dell’Ance, si presentava però un’incertezza sull’applicazione dell’esenzione anche a favore degli immobili che le imprese ristrutturano e rivendono.

I dubbi sono stati sciolti dal Ministero dell’Economia, che ha fatto notare come, per la determinazione della base imponibile Imu, il legislatore equipara i fabbricati oggetto di un intervento di significativo recupero e quelli in corso di costruzione. Entrambe le tipologie vengono considerate aree fabbricabili finchè i lavori non sono terminati.

Il Ministero ha inoltre sottolineato che l’esenzione si applica dal momento in cui i lavori di ristrutturazione possono essere considerati conclusi.

Ricordiamo che, ai sensi del Testo unico dell’edilizia, rientrano tra gli interventi di significativo recupero quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere c., d. ed f. Si tratta restauro e di  risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Non potranno quindi beneficiare dell’esenzione gli immobili su cui, prima della vendita, il costruttore effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fonte : EdilPortale.com

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