venerdì 6 dicembre 2013

Certificazione energetica anche per i trust?

Certificazione energetica anche per i trust?

05/12/2013
Avv. Stefano Narducci 

La certificazione energetica è ormai diventata il cruccio di ogni trasferimento immobiliare, stante la sua obbligatorietà e la sua indubbia utilità.
 
Infatti, se da un lato consente di acquisire un dato importante, che è quello dell’efficienza energetica dell’immobile e, di conseguenza, della sua capacità di risparmio in termini di spesa energetica; dall’altro, rende più vantaggioso, soprattutto nei casi in cui l’efficienza sia elevata, l’acquisto o la locazione dell’immobile stesso, facendolo diventare più appetibile per il potenziale acquirente o conduttore.
 
Recentemente il Consiglio Nazionale del Notariato è intervenuto sulla materia in relazione agli atti di trust che prevedano il trasferimento di immobile. Il quesito che ci si è posti riguarda l’ambito di applicazione della legge n. 90/2013, secondo cui l’obbligo di certificazione riguarderebbe anche gli immobili che vengano trasferiti a titolo gratuito.
 
Non essendo in dubbio che la normativa trovi applicazione nei confronti delle donazioni o di altre liberalità similari, si è voluto approfondire il tema di quei trasferimenti – sempre gratuiti – che non prevedono quindi un corrispettivo a favore dell’alienante, ma non sono facilmente assimilabili alle liberalità di cui sopra, fra cui necessariamente rientrano alcune tipologie di trust.
 
Il Notariato ha voluto innanzitutto distinguere fra trust autodichiarato e trust non autodichiarato. Nel primo caso, che si verifica laddove l’atto non concretizzi un vero e proprio trasferimento immobiliare, poiché la persona del disponente (colui che istituisce il trust) e del trustee (colui che lo gestisce) coincidono, non sorgerà alcun obbligo di certificazione.
 
E’ vero che l’istituzione di un trust autodichiarato comporta la creazione di un “vincolo di destinazione” sui beni che ne entrano a far parte, ma da questa segregazione non scaturisce alcun trasferimento del bene capace di determinare l’applicazione della normativa in questione. Cambia soltanto il “ruolo” del proprietario dei beni, che sarà al contempo disponente e trustee. Certamente potrà applicarsi l’obbligo di certificazione energetica nel momento in cui il trustee di un trust autodichiarato dovrà trasferire i cespiti ai beneficiari, attuando lo scopo del trust.
 
Diversa invece la situazione nei trust non autodichiarati, che sono quelli nei quali la figura del disponente non coincide con quella del trustee. Quest’ultimo svolge una funzione fiduciaria, dovendo dare attuazione alle disposizioni che sono state previste nel trust, ma in ogni caso diventa l’intestatario del bene ed è persona diversa dal disponente. Ragion per cui si dovrà adempiere all’obbligo di certificazione energetica.
 
Quando, successivamente, sorgerà la necessità di trasferire nuovamente i beni dal trustee ai beneficiari finali, sempre a titolo gratuito, si dovrà nuovamente adempiere all’obbligo suddetto. 
 
E’ importante precisare che la prescrizione riguarda anche altre tipologie di trasferimenti assimilabili alle donazioni e alla liberalità connesse, come la costituzione di patti di famiglia, fondo patrimoniale e comunione legale dei beni.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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