giovedì 19 dicembre 2013

IL CANONE CONCORDATO È DIVERSO DAL «4 + 4»

IL CANONE CONCORDATO È DIVERSO DAL «4 + 4»

Vorrei sapere se un contratto (4+4) di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98, può considerarsi contratto a canone "concordato".
Ove il contratto cui si riferisce il lettore sia intestato come contratto cosiddetto “a canone concordato”, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/98 e ne abbia i relativi requisiti in termini di ammontare del canone, clausole contrattuali eccetera, la risposta può essere affermativa. Ed infatti – in termini generali (e salvo esame del contratto) - l’articolo 2, comma 5, della richiamata legge 431/98 dispone che: «I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 (ndr: cioè i contratti a canone concordato) non possono avere durata inferiore ai tre anni … .Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni».Poichè la durata di tre anni (più due di proroga) costituisce durata “minima” (e non massima), le parti – nell’ambito della loro autonomia contrattuale (articolo 1372 del Codice civile) – possono stipulare contratti anche di durate superiori.Né ci pare contrario a tale impostazione l’articolo 13, comma 3, della legge 431/98, per il quale «è nulla ogni pattuizione volta a derogare i limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge». Secondo una interpretazione letterale e sistematica della legge 431/98, che rispetti l’articolo 12 delle preleggi, per “…limiti di durata…” si devono infatti intendere quelli minimi di durata (e non quelli massimi).Si tenga, tra l’altro, presente che per l’articolo 1, comma 8, del Dm delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 dicembre 2002, numero 10774, «gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonché particolari forme di garanzia».
Fonte : Casa24Plus da L'ESPERTO RISPONDE

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