giovedì 12 dicembre 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO «INTERROGA» IL DEBITORE

A NOVARA


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L'UFFICIALE GIUDIZIARIO «INTERROGA» IL DEBITORE

In occasione di uno sfratto per morosità, sorge il problema del recupero dei canoni non pagati attraverso un pignoramento del quinto dello stipendio.Se nel frattempo il debitore ha cambiato lavoro, occorre conoscere il nuovo datore. Per ottenere questa informazione, come si può procedere, visto che, ovviamente, è inutile chiederla al debitore, che ha tutto l'interesse a non comunicarla impedendo così, con il "contributo" della privacy, all'esercizio di un diritto? Mi risulta che molti, a conoscenza di tale situazione, cessano i pagamenti sicuri della impunità.
Il recupero forzoso di un credito si presenta estremamente difficoltoso qualora non si conoscano i beni del soggetto debitore su cui rivalersi. Viene parzialmente in aiuto l'articolo 492 del Codice di procedura civile, che prevede che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati al pignoramento appaiono insufficienti, oppure risulta manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore stesso a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi suoi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Se sono indicate cose mobili, queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere nel luogo in cui si trovano per gli adempimenti per caso.
FONTE : CASA24PLUS DA L'ESPERTO RISPONDE 

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