venerdì 6 dicembre 2013

Regolamentazione dell’uso del cancello automatico, sugli orari di apertura decide l’assemblea o, in mancanza, l’amministratore

Regolamentazione dell’uso del cancello automatico, sugli orari di apertura decide l’assemblea o, in mancanza, l’amministratore

06/12/2013
di Alessandro Gallucci 


Un nostro lettore ci chiede delle delucidazioni su un caso riguardante il cancello automatico condominiale più nello specifico sulla regolamentazione degli orari in cui questo può rimanere sempre aperto.
 
Di seguito il caso ed i quesiti:
 
“ L'amministratore con il supporto del consiglio dei consiglieri ha deciso, di propria iniziativa, di mantenere il cancello automatico che conduce ai box aperto, tutti i giorni, dalle 06.45 alle 09.30 e dalle 16.45 alle 19.30.
 
Gli è stato detto e scritto che non può andare bene in quanto, in tal modo viene potrebbero crearsi delle problematiche inerenti la sicurezza del condominio e di tutti i condomini. Tra l’altro nell’autorimessa non ci sono solamente box ma anche posti auto aperti e quindi autovetture alla portata degli estranei. L’amministratore ha risposto che è stato così deciso per ottenere un risparmio in termini economici e per salvaguardare il motore del cancello. 
 
Che cosa si può fare?
Non ha deciso l’assemblea; si tratta di decisioni di un gruppo di persone quindi potrebbe essere a carico loro la spese del temporizzatore? Ci sarà un'assemblea a breve, in quell'occasione posso dissociarmi caricando le responsabilità ad amministratore e consiglieri?”.
 
La risposta al quesito è la seguente: l’amministratore ha il potere di regolamentare l’uso dei beni e dei servizi comuni in modo tale che ne sia garantito il miglior godimento a tutti i condomini.
 
L’esercizio di tale potere è garantito dall’assunzione di provvedimenti vincolanti per tutti i condomini, salvo annullamento da parte dell’assemblea o, alternativamente, dall’Autorità Giudiziaria, con azione da esercitarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 1137 c.c.
 
L’addentellato normativo di riferimento di questa’affermazione, insomma gli articoli del codice cui guardare sono il 1130 n. 2 ed il 1133 c.c.
 
Insomma se l’amministratore, in ragione del costante andirivieni di autovetture nell’ambito di determinate fasce orarie, ritiene di voler far installare un temporizzatore al fine di evitare un logoramento più veloce del cancello automatico e se questa spesa non si sostanzia in un esborso notevole, egli può agire tranquillamente in tal senso.
 
Ciò a maggior nel caso in cui l’azione è stata ordinata con l’ausilio del consiglio dei condomini; quest’ultimo, vale la pena ricordarlo, è organo cui sono demandate funzioni consultive e di controllo dell’operato dell’amministratore (cfr. art. 1130-bis, secondo comma, c.c.). In questo contesto, se il provvedimento dell’amministratore non esorbita dai suoi poteri non gli si può addebitare alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti.
 
Ad ogni buon conto, come nel caso sottopostoci dal nostro utente, l’ultima parola spetta sempre all’assemblea condominiale che, in virtù dei suoi generali poteri, ha sempre la possibilità di revocare/modificare il provvedimento dell’amministratore di condominio.
 
Se l’assemblea decide per la conferma, a nulla vale la dissociazione del singolo condomino. Essa può essere determinante solamente nel caso di decisione su liti giudiziarie (art. 1132 c.c.) ma in ogni altro caso tutti i condomini sono tenuti a rispettare le decisioni dell’assise (cfr. art. 1137, primo comma, c.c.).
 
In definitiva: se l’amministratore ha deciso in un determinato modo e l’assemblea non revoca o comunque non si oppone o addirittura ratifica, il condomino deve rispettare quella decisione.


Fonte : condominioweb.com

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