giovedì 16 maggio 2013

Se un kebab può essere oggetto di una bega condominiale

Se un kebab può essere oggetto di una bega condominiale


16/05/2013 
di Ivan Meo






















Recentemente uno dei principali problemi che si sono dovuti affrontare, per intensità e diffusione, è stata l’inserimento nel contesto abitativo di persone aventi diverse culture. Tale fenomeno  ha creato non pochi problemi di convivenza anche in condominio 
 
Regolamento condominiale multietnico
 
Nel corso degli anni i mutamenti intervenuti nella società italiana, dovuto alla crescente immigrazione, hanno avuto conseguenze anche in una realtà diffusa come quella della convivenza in condominio. Un numero sempre maggiore di cittadini provenienti dall’estero, infatti, ha iniziato ad integrarsi nel nostro territorio, prendendo immobili in locazione o – secondo una tendenza in aumento negli ultimi tempi – acquistando una casa. Molti amministratori di condominio hanno dovuto affrontare un problema che fino a qualche anno fa era quasi impensabile:la spiegazione del contenuto regolamento di condominio da parte di cittadini stranieri abitanti in edifici condominiali. Da qui è nata l’esigenza, da parte di alcune associazioni di categoria, di dover approntare un c.d. “regolamento condominiale multietnico”. Tale tipologia di regolamento ha la finalità di rispondere alle esigenze di questi nuovi cittadini, per facilitare gli stessi, attraverso la traduzione del regolamento, l’utilizzo e la comprensione delle norme in esso contenuto.
 
Un vademecum bi-lingue
 
Su questo fronte anche alcuni Assessorati si sono mossi al fine di ridurre le distanze fra i condomini di diversa nazionalità. Per esempio il Comune di Reggio Emilia, grazie al co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha realizzato un “Vademecum della buona convivenza in condominio”, con formula redazionale bi-lingua appositamente studiata per fare in modo che il vademecum possa essere utile, oltre che per la sua funzione sociale, anche per l'avvicinamento degli stranieri alla lingua italiana. 
 
Le nuove clausole da inserire
 
L’interazione di diverse culture all’interno di un edificio comporta sicuramente anche una diversità di approccio alla vita comune. Basti pensare alle abitudini alimentari ed al modo in cui professano la loro fede A tali ipotesi è necessario  che l’assemblea ponga un rimedio preventivo al fine di evitare controversie, mediante la previsione di apposite clausole da inserire nel regolamento del proprio condominio.
Tra le questioni particolarmente ricorrenti che andrebbero affrontate ricordiamo:
la facoltà o meno di tenere in casa “animali vivi non da compagnia” destinati alla macellazione rituale;
sovraffollamento dei locali risolto con l’indicazione di indici di densità massima di abitabilità per singola unità immobiliare;
il divieto di utilizzo di solai, box e cantine quali dormitori comuni;
immissioni derivanti dalla preparazione di pietanze tipiche della cucina etnica (per esempio piatti esotici, aromi di curry e spezie);
riutilizzo di spazi comuni come luoghi di culto ;
convocazione delle assemblee condominiali tenendo conto non solo del calendario civile, ma anche delle altre festività legate ai diversi credi religiosi.

 
Una Riforma poco solidale
 
Tra le tante amnesie del Riformatore, spiace rilevare anche questa: nessun riferimento o adattamento delle norme del codice civile ai cittadini apparenti a diversi culti religiosi o nazionalità. La giurisprudenza però si è mostrata più aperta in tal senso. Basti ricordare una sentenza emessa Tribunale di Roma (n. 10229 del 12/5/2009), facendo seguito ad una precedente pronuncia emessa dal Tribunale di Rovereto, è intervenuta a fare chiarezza in materia di assemblea condominiale, nei casi in cui quest’organo sia composto da condomini di diversa nazionalità e di diverso credo religioso.  I giudici romani hanno stabilito che le assemblee condominiali devono essere convocate in giorni non festivi, tenendo conto solo del calendario civile, senza che possano essere prese in considerazione altre festività legate ai diversi credi religiosi. Se da un lato è lecito supporre che il condominio, situato in territorio italiano, sia costituito in maggioranza da italiani; di converso è anche plausibile che si verifichi una situazione in cui vi siano all’interno dell’edificio condominiale dei cittadini stranieri e quindi sarebbe auspicabile valutare anche  ad una diversa soluzione.
 
Questa soluzione fu già anticipata da una precedente sentenza del Tribunale di Rovereto (n. 277 del 25/7/2005), che ha stabilito che, essendo il verbale un atto privato e non pubblico, possa essere redatto in una lingua diversa dell’italiano (nel caso di specie il tedesco), se così stabilisce la maggioranza dei partecipanti. Questa sentenza assume particolare rilievo soprattutto nei confronti degli amministratori che svolgono la loro professione in regioni in cui il bilinguismo è ormai diventata una regola (si pensi alla Provincia autonoma di Bolzano, in cui la lingua tedesca è parificata a quella italiana). Da quanto disposto dai giudici di Rovereto si può affermare che nessuna discriminazione nei confronti dei condomini di lingua italiana può individuarsi nella scelta dell'amministratore di redigere il verbale in lingua tedesca, purché tale scelta sia deliberata a maggioranza e salvo l'obbligo di fornire copia tradotta. Se così non fosse la maggioranza non potrebbe imporre ad un partecipante dotarsi di un interprete per comprendere il tenore delle decisioni. 
 
Purtroppo tali orientamenti non hanno sortito nessun effetto durante i lavori di revisione delle norme riguardanti l’assemblea condominiale.
 
Fonte : CondominioWeb.com

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