lunedì 27 maggio 2013

Lavori in condominio: la costituzione del fondo è dilazionabile

Lavori in condominio: la costituzione del fondo è dilazionabile

lunedì 27 maggio 2013

Il fondo deve essere previsto già dalla deliberazione, altrimenti si crea un vizio di annullabilità
Come funziona la costituzione del “Fondo” per l’esecuzione dei lavori condominiali? La legge di Riforma che entrerà in vigore tra circa tre settimane prevede che, quando si delibera l’esecuzione di lavori straordinari, si debba costituire obbligatoriamente un fondo pari all’entità dei lavori da eseguire. Una deliberazione che non lo prevedesse, spiega Assoedilizia, sarebbe viziata e potrebbe essere impugnata da un condomino dissenziente, assente o astenuto. Si ritiene tuttavia che tale vizio sia di semplice annullabilità e debba pertanto essere fatto valere entro trenta giorni a partire dalla delibera per i presenti e dalla comunicazione per gli assenti.
Un dubbio che potrebbe sorgere è se sia sufficiente la deliberazione di un fondo con versamenti dilazionati all’andamento dei lavori (i quali quindi potrebbero essere nel frattempo avviati) oppure se si debba necessariamente precostituire un accantonamento integrale prima di iniziare le opere. A parere di Assoedilizia, questa seconda soluzione pare eccessivamente penalizzante perché rimanderebbe inevitabilmente l’esecuzione degli interventi. Quindi per l’avvio dei lavori si ritiene sufficiente che la delibera costituisca il fondo e ne determini le modalità del versamento.
Fonte : Quotidianocasa.it

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