martedì 14 maggio 2013

Non dimenticate la copia del rogito!


Non dimenticate la copia del rogito!

martedì 14 maggio 2013

Con la Riforma del condominio, la responsabilità del venditore per i pagamenti delle spese permane senza la consegna della copia dell'atto






L’imminente Riforma del condominio vuole anche risolvere quei problemi riguardanti la vendita di appartamenti che talvolta insorgono dopo lungo tempo. Esistono infatti casi in cui, anche oltre un anno dopo la vendita di un’unità immobiliare in condominio, nonostante il vecchio proprietario abbia immediatamente comunicato la cessione, il nuovo condomino non abbia ancora fatto avere all’amministratore la copia del rogito. In un caso del genere, cosa succederebbe se il nuovo proprietario cominciasse a non pagare le spese condominiali? L’amministratore può fare leva sulla mancata ricezione del rogito per pretendere dal vecchio condomino i pagamenti delle spese?
Ad oggi, spiega Assoedilizia, l’acquirente di un’unità immobiliare è tenuto solidamente con il venditore al pagamento delle spese relative all’anno in corso e a quello precedente la vendita. Se con la precedente formulazione della norma, dall’atto di cessazione dell’anno in corso il venditore non aveva più alcuna responsabilità nel pagamento delle spese, con la Riforma che entrerà in vigore dal 18 giugno anche il venditore dovrà continuare a rispondere in solido con l’acquirente nel pagamento delle spese finché non sia stata trasmessa all’amministratore la copia autentica dell’atto di cessione della proprietà. Di conseguenza, se nessuno tra venditore e acquirente avrà consegnato la copia di tale atto, la responsabilità del venditore nel pagamento continuerà.

Fonte : Quotidianocasa.com

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