venerdì 24 maggio 2013

Diritto all'estirpazione degli alberi del vicino solamente se le distanze sono misurate dalla base del tronco

Diritto all'estirpazione degli alberi del vicino solamente se le distanze sono misurate dalla base del tronco

24/05/2013
di Alessandro Gallucci



















Ogni persona che abita un’unità immobiliare, sia essa indipendente, sia essa ubicata in condominio, ha diritto a vedere rispettare le distanze degli alberi e delle piante del vicino (nonché di quelle condominiali) dal proprio confine.
 
Se ciò non avviene, può essere domandata l’estirpazione e/o la potatura degli alberi e delle piante.
 
La norma di riferimento, al fine di comprendere quali debbano essere le distanze da rispettare (anche in relazione alla diversa tipologia di vegetale) è l’art. 892 c.c., che recita:
 
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
 
tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

 
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
 
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
 
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
 
Nota bene. Le norme contenute nell’articolo citato hanno una funzione sussidiaria rispetto a quelle contenute nei regolamenti (es. regolamento di polizia locale) o nelle raccolte d’usi conservate presso le locali Camera di Commercio industria, artigianato ed agricoltura.
 
La norma stessa, ai soli fini del rispetto delle distanze, spiega che cosa debba intendersi per alto fusto, ecc.
 
E’ importante notare come il terzo specifichi che il calcolo delle distanze debba essere effettuato tenuto conto di due elementi:
 
da un lato la base del tronco dell’albero o, per le piante, il luogo dove fu fatta la semina (cfr. da ultimo Cass. 10502/2013);
 
dall’altro la linea di confine tra le due unità immobiliari.

 
Nell’ipotesi di condominio di case, la distanza, per il caso del balcone, dev’essere misurata dalla base di questo manufatto e le caso di finestre, dalla soglia delle medesime.
 
Se le distanze non sono inferiori a quelle indicate dai regolamenti, dagli usi locali o, in mancanza, dall’art. 892 c.c., ai sensi dell’art. 894 c.c.
 
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

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