venerdì 24 maggio 2013

Deliberazione in assemblea: serve maggioranza di teste e millesimi


Deliberazione in assemblea: serve maggioranza di teste e millesimi

venerdì 24 maggio 2013

Anche con la Riforma il meccanismo non cambia, modificato soltanto il minimo di presenze richiesto
Tra teste e millesimi, la validità delle deliberazioni nelle assemblee condominiali è sempre stata una questione spinosa. E ora, con l’arrivo dellaRiforma del condominio, forse qualcuno che prima aveva ben inteso il meccanismo potrebbe trovarsi di nuovo confuso. In realtà la questione è più semplice di quanto possa sembrare, come mostra Assoedilizia attraverso i periodici chiarimenti che fornisce sul tema.
La legge di Riforma in realtà non ha modificato i meccanismi di approvazione delle deliberazioni assembleari, che quindi rimangono gli stessi. L’unico cambiamento che verrà posto in essere è la riduzione del numero minimo di condomini presenti, abbassato sa due terzi alla metà per la prima convocazione, e ad un terzo per la seconda. Le quote millesimali richieste, invece, sono rimaste le stesse: metà del valore in prima convocazione, un terzo in seconda. Di queste quote deve comunque essere portatrice la maggioranza dei condomini presenti, perciò i voti favorevoli devono essere la maggioranza sia delle “teste” in assemblea sia dei millesimi.
Ora un piccolo esempio, per comprendere fino in fondo il meccanismo anche in situazioni complesse. Il caso è questo: in un’assemblea di condominio un argomento posto in discussione ha ottenuto il voto favorevole di 8 condomini su 20 totali, con 7 contrari; i favorevoli però rappresentano solo 335 millesimi contro i 398 dei contrari. Il che significa maggioranza di “teste” favorevoli contro maggioranza di millesimi contrari. Cosa deve fare il presidente dell’assemblea? Può ritenere valida la delibera giustificandola con la maggioranza delle “teste” presenti e almeno un terzo dei millesimi? La risposta è no. Anche se la delibera ha raggiunto i valori minimi richiesti, la quota di favorevoli non rappresenta comunque la maggioranza del valore millesimale presente in assemblea. Perciò la deliberazione è da ritenersi non valida.
Fonte : Quotidianocasa.it

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