venerdì 28 novembre 2014

Si allaga la cantina, il Comune condannato a risarcire i danni.

Si allaga la cantina, il Comune condannato a risarcire i danni.

Il Comune è obbligato a risarcire i danni sopportati da una cantina di proprietà privata a causa di un allagamento determinato dalla presenza di acqua piovana mista ad acque fognarie conseguente dal malfunzionamento della rete fognaria.
L'amministrazione comunale ha il dovere di provvedere alla manutenzione del sistema di funzionamento delle acque piovane ed il suo dovere di custodia permane anche in caso di affidamento della gestione di tale servizio ad una società privata.
Il fatto. Il proprietario di un immobile cita in giudizio il Comune al fine di dichiarare la responsabilità dell'ente, ex art. 2051 e 2043 c.c., per i danni da egli sopportati in seguito all'allagamento della suacantina causati dal cattivo funzionamento della rete fognaria.
Si costituisce il Comune che eccepisce, in primo luogo, la sua carenza di legittimazione passiva poiché, nel caso in esame, la gestione del servizio fognario era stata affidata ad una società privata e nella relativa convenzione era stato stabilito che il Comune non avrebbe avuto alcuna responsabilità penale, civile ed amministrativa derivante dalla gestione e dal funzionamento o dal possesso delle rete fognaria e dei relativi impianti. Nel merito, inoltre, il Comune chiede il rigetto della domanda proposta dall'attore, ribadendo che l'evento che aveva determinato l'allagamento della cantina dell'attore era addebitabile ad eccezionali condizioni climatiche che, in quanto tali, integravano l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ed in virtù di quanto sancito dall'art. 2051 cc.c., doveva ritenersi esclusa la responsabilità dell'ente.
Lo svolgimento del processo. Nell'ambito del processo instaurato, è stato accertato anche attraverso i rilevamenti effettuati dagli agenti di polizia municipale che la cantina di proprietà dell'attore, in occasione dell'evento climatico verificatosi, era stata allagata da ben quaranta centimetri di acque maleodoranti provenienti, con buona probabilità, dal cattivo funzionamento dei vari tombini della rete fognaria presenti nella zona che sorge nelle immediate vicinanze dell'immobile. => Danni da esondazioni. Chi paga i danni subiti alle singole proprietà esclusive dei condomini?
Dagli elementi gravi, precisi e concordanti emersi in corso di causa, si è giunti alle conclusioni che l'attore abbia subito ingenti danni a causa delle cattive condizioni della rete fognaria di proprietà del Comune.
Dunque tenendo conto che sull'ente grava la responsabilità da cose in custodia per i danni causati dai beni che rientrano nella diretta disponibilità, dopo aver accertato che tale responsabilità non cessava per il verificarsi della scriminante del caso fortuito (che nel caso di specie coincide con l'evento climatico particolarmente grave), che ove idonea avrebbe esonerato l'ente dalla responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., la sentenza ha stabilito che l'ente deve essere considerato responsabile per i danni subiti dai terzi.
A queste conclusioni la pronuncia del Tribunale di Palermo giunge dopo aver accertato:
a) che il danno (allagamento della cantina di proprietà dell'attore) è stato causato dall'incapacità della rete fognaria di raccogliere e smaltire le acque piovane causate da un evento climatico non eccezionale,
b) che spettava il Comune accertarsi del buon funzionamento della rete fognaria anche se il servizi di manutenzione era stato affidato ad una società privata;
c) e che infine l'evento fortuito (temporale), che avrebbe esonerato l'ente dalla sua responsabilità, non poteva considerarsi di eccezionale gravità.
Infatti dalla documentazione prodotta in corso di causa è stato possibile dedurre che le eccezionali piogge avevano colpito solo comuni limitrofi, mentre il comune convenuto era stato interessato solo da un banale temporale che non poteva essere considerato come un evento di eccezionale gravità.
Tenendo conto di tali circostanze, nel caso giunto all'esame del Tribunale siciliano, è stato rilevato che il Comune convenuto non aveva provveduto alla manutenzione della rete fognaria ed a fronte di tale inosservanza l'ente è stato ritenuto colpevole poiché l'allagamento della cantina di proprietà dell'attore è stato causato proprio dalla fuoriuscita di acque putride dalla rete fognaria.
Dunque considerato che il dovere di custodia e la responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno neanche quando il potere di fatto sulla cosa risulta anche solo in parte trasferito a terzi (e cioè alla società concessionaria della manutenzione della rete fognaria), la sentenza in commento si conclude con la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'allagamento della sua cantina dovuto al cattivo funzionamento della rete fognaria pubblica.
Tribunale Palermo, Sezione 3 civile Sentenza 20 giugno 2014, n. 3423


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