martedì 11 novembre 2014

Delibera annullata se la maggioranza decide solo nell'interesse di pochi condomini

Delibera annullata se la maggioranza decide solo nell'interesse di pochi condomini

Quando il Tribunale mette il dito tra moglie, marito e condominio
Il principio
. Sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini. Così afferma, graniticamente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 20 aprile 2001, n. 5889).Diversamente, il potere del giudice – si soggiunge -, deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere.
Tale “istituto” ricorre quanto la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, così recando un grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1109, comma 1, n. 1 c.c.)
Ne consegue, dai superiori insegnamenti, che la delibera di nomina di un amministratore, il quale sia stato precedentemente revocato, in via giudiziale, integra un “eccesso di potere” dell'Assemblea del condominio, ritenuto censurabile con il relativo annullamento.
Il principio,ripreso dal Tribunale di Lecco con la Sentenza del 13 giugno 2014, risulta applicabile anche quando l' identità tra l'amministratore, dapprima, revocato, e, dall'altra, nuovamente designato dall'Assemblea, non sia propriamente soggettiva, ma abbia connotazione “familiare”.
Il caso. Alcuni condòmini di un stabile di Lecco impugnavano la delibera assembleare di nomina della sig.ra Tizia quale amministratore del condominio, affermando che, in quanto moglie del sig. Caio, amministratore precedentemente revocato anche dal Tribunale (con apposito provvedimento, per condotta ostruzionistica), non fosse in grado di ricoprire l'incarico.
Il Giudice adito vi ha dato ragione, esprimendo la seguente motivazione.
“[…] Poiché Tizia è moglie di Caio non v'è dubbio che la sua nomina sita stata adotta non tanto nell'interesse del Condominio, quanto nell'esclusivo interesse di quella maggioranza, alla quale si oppone la minoranza rappresentata dagli odierni attori.
Le ripetute iniziative giudiziarie e le condotte di Caio, che ha sempre evitato le decisioni giudiziarie, dando spontaneamente le dimissioni od ottenendo la revoca della sua nomina da parte dell'assemblea, dimostrano come la nomina di un condomino che promana dalla maggioranza non è gradito alla minoranza e rappresenta per ciò solo un pregiudizio per l'interesse alla corretta gestione della cosa comune, che deve essere anzitutto garantito da una serena conduzione dell'amministrazione condominiale. […] Tale grave pregiudizio appare sussistere nel caso di specie in cui la nomina ripetuta ad amministratore del condominio di Caio o di persone a lui riconducibili ha ingenerato diversi contenziosi giudiziari, che compromettono una gestione della cosa condominiale e che comportano il rischio per il Condominio di esborsi economici legati alle spese legali e di lite (oltre agli esborsi per i compensi dell'amministratore, esposti da Caio e da Tizia, in misura superiore a quella degli amministratori proposti dalla minoranza)”.
In conclusione. Ancorché il Giudice di Lecco non vi faccia espresso riferimento, la decisione adottata sembra argomentarsi in ragione di quanto stabilito dal legislatore della riforma con l'articolo 1129, comma 14, a mente del quale: “In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”. Sussisterebbe, pertanto, un'interpretazione giuridica “estensiva” dell'assioma.
Tribunale di Lecco n° 701/2014
FONTE : CONDOMINIOWEB.COM


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