mercoledì 5 novembre 2014

Acquisto prima casa. L'omissione della dichiarazione della residenza del coniuge nei rogiti non incide sulle agevolazioni fiscali

Acquisto prima casa. L'omissione della dichiarazione della residenza del coniuge nei rogiti non incide sulle agevolazioni fiscali


Il caso. Un contribuente acquistando un appartamento di civile abitazione, dichiarava di essere in regime di comunione dei beni con il coniuge assente al rogito, e chiedeva di:
- usufruire dei benedici prima casa ex art.3, comma 131, L. n. 549/95
e delle agevolazioni sull'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito per il mutuo erogato presso un istituto di credito.
L'Agenzia delle Entrate di Spoleto emetteva però due avvisi di liquidazione volti al recupero sia dell'imposta IVA per l'atto di compravendita dell'immobile e sia per la liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine per il mutuo concesso dall'istituto di credito.
Per l'Amministrazione, infatti, si era verificata la decadenza dalle agevolazioni fiscali per il 50% sulla prima casa acquistata poiché il coniuge, non essendo intervenuto all'atto di trasferimento dell'immobile agevolato, non ha reso le dichiarazioni previste dalla nota II bis, comma 1, della tariffa, allegata al d. P.R. n.131/1986.
Il contribuente ricorreva così in CTP di Perugia, eccependo che le norme di legge non prevedono la decadenza per il coniuge dell'acquirente del bene in caso di non presenza alla stipula dell'atto effettuato ai fini delle dichiarazioni previste dalla legge.
La CTP accoglieva il ricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava, quindi, dinanzi la CTR di Perugia.
L'Amministrazione, infatti, pur riconoscendo le agevolazioni fiscali all'acquirente che comprava in comunione dei beni con il coniuge, riteneva decadute le agevolazioni fiscali del consorte, assente al rogito notarile, poiché non ha rilasciato le dichiarazioni previste ex art. 3, comma 131, della L. n. 549/95.
In CTR l'Agenzia delle Entrate, inoltre eccepisce che la legislazione fiscale debba essere distinta da quella civilistica poiché "mentre ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell'atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne le comproprietà in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege, ai fini fiscali, invece, per ottenere l'agevolazione c.d. "prima casa" sull'intero immobile trasferito, occorre che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla lettera a), b) e c), quale la residenza nel comune dove insiste l'immobile, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale."
La CTR di Perugia, sez. III, con la sentenza n. 145 del 23.09.2013, respingeva l'appello dell'Ufficio.
Il principio di diritto posto alla base della decisione. I Giudici, della CTR di Perugia, hanno rilevato che le norme richiamate dall'Amministrazione finanziaria, non interessano tutte la decadenza, infatti, "la decadenza è presente solo sulla dichiarazione prevista dalla lettera a) che riguarda la dichiarazione sulla residenza, che recita "La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto". Non esiste altra decadenza nell'ambito delle norme richiamate […] e non può essere certamente una circolare ministeriale indicata dall'Ufficio a poterla sancire, non avendo quest'ultima alcun potere vincolante, né potestà impositiva per il contribuente, esprimendo soltanto ed esclusivamente un parere dell'amministrazione finanziaria (Cass. SS.UU. n. 23031/2007)".
Precedenti giurisprudenziali. Nella stessa sentenza, i Giudici evidenziano che sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità abbiano superato il concetto di decadenza connesso con la dichiarazione di residenza tra i coniugi.
Infatti, il vincolo della comune residenza anagrafica dei coniugi è stato sostituito dal concetto dicoabitazione reciproca. Aspetto che realizza il requisito della residenza ai fini tributari.
Il Collegio perugino, ricordando la sentenza n. 13085 del 2003 della Suprema Corte, rammenta che per l'imposta di registro e i relativi benefici connessi all'acquisto della prima casa, è importante che la residenza non sia intesa come residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione dei beni, bensì come residenza della famiglia.
Questa nozione è conforme con la sentenza n. 14237/2000 della Corte di Cassazione, in cui gli Ermellini rilevarono che nel caso di acquisto di un'abitazione da parte di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, l'altro ne diviene automaticamente comproprietario in forza dell'art. 177 c.c., con diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", anche se sprovvisto dei requisiti di cui in capo al coniuge acquirente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la CTR di Perugia invita l'Amministrazione fiscale a non revocare agevolazioni fiscali "semplicemente sulla base di aspetti squisitamente formali" ma di appurare, avendo la piena possibilità di indagine, quanto affermato nel rogito notarile.
Commissione Tributaria Regionale Perugia, del 23.09.2013 n° 145/03/13


Fonte : www.condominioweb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf