martedì 18 novembre 2014

Benefici fiscali prima casa. Le precarie condizioni di salute del contribuente non giustificano il mancato trasferimento della residenza

Benefici fiscali prima casa. Le precarie condizioni di salute del contribuente non giustificano il mancato trasferimento della residenza

La sentenza n. 22002/2014, della Corte di Cassazione, ha evidenziato che le precarie condizioni di salute del contribuente non possano essere considerati condizioni di assoluta impossibilità di trasferire la residenza nel nuovo alloggio per causa di forza maggiore.
Pertanto, non avendo il contribuente provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato con i benefici “prima casa”,vanno recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Il caso. Due coniugi ricorrevano innanzi alla CTP di Novara,avverso l'avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate, con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo i contribuenti provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato coi benefici "prima casa". L'Amministrazione soccombente in CTP ricorreva in appello e la CTR del Piemonte, in riforma della decisione di primo grado, rigettava il ricorso proposto dai contribuenti, ritenendo che le precarie condizioni di salute di uno dei coniugi (il marito), e i documentati lavori di consolidamento dell'edificio limitrofo a quello acquistato dai contribuenti non costituivano un impedimento oggettivo al trasferimento della residenza. I contribuenti, dunque, ricorrevano in Corte di Cassazione.
Le doglianze dei contribuenti. I contribuenti, per la cassazione della sentenza, deducevano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., per avere i giudici d'appello ritenuto esigibile dall'obbligato un comportamento (trasferimento della residenza) senza considerare le cause impeditive inerenti alla sua persona, e cioè le gravissime patologie da cui era affetto ed i ricoveri ospedalieri subiti.
Inoltre, denunciavano il vizio di motivazione, imputandosi alla CTR di non avere spiegato il perché le gravi condizioni di salute non avrebbero rappresentato un obiettivo impedimento al tempestivo trasloco da parte del marito, e perché“i ritardi determinati dalla imprevista necessità di procedere ad interventi radicali di rinforzo delle fondazioni del fabbricato […] non possano esser considerati condizioni di assoluta impossibilità di trasferire la residenza nel nuovo alloggio per causa di forza maggiore”. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22002/2014, rigettava il ricorso.
Il principio di diritto posto alla base della decisione. Per gli Ermellini, i motivi suesposti sono infondati. La Suprema Corte, infatti, ha rilevato che: “ai sensi del comma 2 bis, della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che l'acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato […]”.
Il trasferimento di residenza è elemento essenziale per il conseguimento del
beneficio prima casa.
Orbene, per la Corte di Cassazione, la CTR non ha applicato un principio diverso da quello suesposto, ma ha escluso la ricorrenza della causa di forza maggiore, dopo aver preso in esame sia le precarie condizioni generali di salute del contribuente che le opere di ristrutturazione dell'immobile.
In particolare, i giudici di merito “dopo aver elencato, con la relativa cadenza temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, […] hanno affermato che le prime non costituivano di per sé causa oggettivamente impeditiva del trasferimento di residenza “nei termini di legge”, così ponendo in relazione l'impedimento temporale dato dalle prime in riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione agevolativa”.
Inoltre, riguardo alle opere di consolidamento delle fondazioni, la CTR ha evidenziato che le opere descritte nella relazione tecnica avevano riguardato un edificio adiacente colpito da un incendio enon era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era parte l'immobile acquistato fruendo dei benefici.
Ne deriva che la ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore è in conclusione motivata in modo congruo e niente affatto contraddittorio.

Corte di Cassazione, n. 22002 del 17-10-2014


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