venerdì 7 novembre 2014

LO SFRATTO PER MOROSITÀ È UN PASSAGGIO OBBLIGATO

LO SFRATTO PER MOROSITÀ È UN PASSAGGIO OBBLIGATO

Un inquilino non ha pagato tre mensilità del canone di locazione. Sono decorsi anche i 20 giorni concessi al conduttore per provvedere a sanare la morosità, così come stabilito dall'articolo 5 della legge 392/1978. Dal momento che sono soddisfatti i due parametri che legittimano la risoluzione del contratto, posso provvedere in tal senso, anche se l'inquilino si rifiuta di lasciare l'appartamento, magari procedendo successivamente con lo sfratto? Oppure l'iter da seguire in questa situazione prevede obbligatoriamente l'istanza di sfratto per morosità, senza precedente risoluzione del contratto?
A fronte del mancato pagamento di canone, decorsi 20 giorni dalle scadenze, e quando lo scoperto superi le due mensilità del canone, è necessario agire giudizialmente con intimazione di sfratto per morosità. Dinanzi al giudice il conduttore potrà chiedere un termine di grazia, entro cui sanare eventualmente la morosità, pagando anche le spese di giudizio e gli interessi di mora. In mancanza del saldo del dovuto entro il termine concesso, il contratto verrà risolto dallo stesso giudice. In quel momento si potrà procedere anche alla comunicazione all'agenzia delle Entrate della cessazione del rapporto ai fini fiscali. Anticipare una simile risoluzione antecedentemente alla pronuncia del giudice di risoluzione del contratto può essere inutile qualora il conduttore dovesse provvedere a saldare gli arretrati entro il termine di grazia concessogli.
FONTE : CASA24PLUS

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