venerdì 21 novembre 2014

MUTUO, BONUS ESTESO DALL'ACCORPAMENTO

MUTUO, BONUS ESTESO DALL'ACCORPAMENTO

Un contribuente ha acquistato un immobile adibito a propria abitazione principale, portando in detrazione la quota spettante degli interessi passivi di mutuo ipotecario. Estinto il mutuo, egli ha acquistato una seconda porzione di immobile, contigua a quella già posseduta, contraendo un secondo mutuo ipotecario, e ha di fatto adibito ad abitazione principale l'intera superficie. Dagli atti catastali, però, la fusione delle due unità risulta effettuata oltre un anno dopo l'acquisto della seconda porzione.La detrazione per interessi passivi sul secondo mutuo deve intendersi non spettante, o vale il parametro dell'utilizzo di fatto dell'immobile?
La circolare 11/E/2014, paragrafo 3.1, ha ammesso in detrazione gli interessi passivi derivanti dal mutuo stipulato per l’acquisto di una ulteriore unità immobiliare adiacente all’abitazione principale, già posseduta dal contribuente, allo scopo di accorparle. Il beneficio fiscale, secondo l’intervento amministrativo, è conseguibile dopo l’avvenuto accorpamento, desumibile (anche) dalle variazioni catastali relative a entrambe le unità abitative, in modo da risultare un’unica abitazione principale. La condizione fra le altre, richiesta dalla lettera b, comma 1, articolo 15, del Tuir, in base alla quale anche il secondo immobile deve risultare adibito ad abitazione principale (dimora abituale) entro un anno dall’acquisto, è suffragabile da situazioni di fatto o, in mancanza, da una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte dell’interessato (circolare 19/E/2012, paragrafo 5.2, e circolare 15/E/2005, paragrafo 4.3). In ogni caso, la formalizzazione dell'accorpamento catastale, avvenuta decorso il termine di 12 mesi, non incide sulla preclusione in assoluto (come temuto dal contribuente) del diritto al beneficio fiscale, ma solo sulla decorrenza dello stesso, che, come indicato dalla circolare 11/E/2014, va individuata nell’anno in cui avviene l’accorpamento stesso.
FONTE : CASA24PLUS

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