venerdì 21 marzo 2014

Un bambino rimane folgorato. I responsabili sono solo i conduttori.

Un bambino rimane folgorato. I responsabili sono solo i conduttori. 



18/03/2014
Avv. Leonarda Colucci




Nessuna responsabilità può essere addebitata al proprietario dell'immobile dell'appartamento dove si è verificata la dispersione di energia elettrica, poiché il fatto in questione si è verificato prima dell'avvento della legge n. 46 del 1990 che ha previsto prescrizioni specifiche e stringenti per la messa in sicurezza degli impianti elettrici negli edifici

Il fatto. Nell'estate del 1983 un bambino, mentre era sul balcone della sua abitazione, dopo aver appoggiato la mano sulla condotta idrica cadeva al suolo privo di sensi a causa di una folgorazione. A fronte di tale orribile evento, seguito dal coma del bambino, i genitori chiamavano in giudizio:a) tanto i conduttori dell'appartamento dello stesso stabile lamentando che a causa del prelievo abusivo di energia elettrica avvenuto nei propri locali e della cattiva manutenzione dell'impianto si era verificato il fatto,b) l'Enel; c) ed il proprietario-locatore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento in questione.

In primo grado il Tribunale condannava l'Enel al risarcimento dei danni subiti in favore del fratello del bimbo deceduto, divenuto nel frattempo maggiorenne ed intervenuto nel giudizio di primo grado facendo proprie tutte le richieste avanzate dai propri genitori.

La compagnia elettrica condannata in primo grado, impugna la sentenza resa in primo grado dal tribunale e la Corte d'appello partenopea nel 2007, rigetta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti della compagnia elettrica e condanna, invece, i conduttori di un appartamento nello stesso stabile dove era avvenuto il fatto in questione ritenendo che costoro erano gli unici responsabili dell'accaduto in quanto la dispersione di energia elettrica nella tubazione idrica, che aveva determinato la morte del bambino, era stata determinata “o per difetto di isolamento di una apparecchio elettrico o per anomalo prelievo di energia”. Dunque in secondo grado si capovolge l'esito del giudizio di primo grado e vengono condannati in solido i coniugi conduttori dell'appartamento, mentre viene respinta la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della compagnia elettrica. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propongono ricorso i conduttori dell'immobile responsabile della dispersione di energia elettrica nelle tubature .

I motivi del ricorso in Cassazione. I conduttori condannati lamentano una insufficiente motivazione dei fatti. In particolare i conduttori ritengono che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto delle conclusioni rilevate dalla terza consulenza tecnica d'ufficio (ctu) che aveva stabilito che l'evento era stato determinato dal mancato perfetto isolamento dell'impianto, ed aveva evidenziato anche la mancanza di una prova effettiva che dimostrasse il prelievo da parte dei conduttori dell'appartamento del prelievo abusivo di energia. La stessa ctu aveva anche evidenziato che l'Enel non aveva per nullo curato la manutenzione dei cavi dell'energia elettrica tanto che gli stessi risultavano palesemente deteriorati. Per questo i ricorrenti (conduttori dell'appartamento) ritenevano responsabile la compagnia elettrica per non aver provveduto alla manutenzione dei cavi, e lamentavano anche che la sentenza di primo grado aveva ingiustamente negato l'esistenza di qualsiasi responsabilità in capo al proprietario-locatore dell'appartamento in questione poiché l'impianto dell'immobile non era provvisto dell'impianto di terra e del cosiddetto salvavita venendo meno agli obblighi gravanti sul custode in virtù di quanto previsto dall'art. 2051 del codice civile.

La decisione. Non è responsabile il proprietario locatore dell'immobile. Valutando uno dei motivi del ricorso, si è evidenziato che nessuna responsabilità può essere addebitata al proprietario dell'immobile, in questo modo la recente sentenza prende le distanze rispetto ad un precedente orientamento della giurisprudenza in base al quale il proprietario dell'immobile, poiché mantiene la disponibilità giuridica del bene, mantiene nei confronti dello stesso anche la responsabilità per le cose in custodia disciplinata dall'articolo 2051 del codice civile. I giudici hanno rilevato, invece, che nel caso in esame nessuna responsabilità è addebitabile al proprietario dell'appartamento dove si è verificata la dispersione di energia elettrica, poiché il fatto in questione si è verificato prima dell'avvento della legge n. 46 del 1990 che ha previsto prescrizioni specifiche e stringenti per la messa in sicurezza degli impianti elettrici negli edifici.

I conduttori dell'appartamento sono gli unici responsabili. La sentenza della Corte di Cassazione commentata conclude confermando la sentenza di secondo grado ritenendo che gli unici responsabili, obbligati al risarcimento dei danni per l'accaduto, sono i conduttori dell'appartamento dove la dispersione di energia elettrica ha coinvolto le tubature idrauliche ed è stata determinata dal prelievo abusivo di energia o da difetti di isolamento di un apparecchio elettrico.

Fonte: CondominioWeb.com

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