mercoledì 26 marzo 2014

Si può installare l'ascensore all'interno della tromba delle scale anche se comporta una lieve riduzione dei pianerottoli?

Si può installare l'ascensore all'interno della tromba delle scale anche se comporta una lieve riduzione dei pianerottoli?


25/03/2014
Giuseppe Donato Nuzzo Giuseppe Scordari


La sentenza in commento conferma il diritto del singolo condomino di installare l'ascensore all'interno della tromba delle scale, a condizione che la realizzazione di tale ascensore non alteri la destinazione e non impedisca il pari uso della cosa comune agli altri partecipanti.

In presenza di tali condizioni, la realizzazione dell'ascensore costituisce “un uso consentito del bene comune ex art. 1102 c.c.” che non lede il diritto degli altri condomini al pari uso dello spazio comune. E' possibile modificare la cosa comune, da parte del singolo o di un gruppo di condomini purchè non venga alterata la destinazione e non impedisce il pari uso agli altri.

Il caso – Con atto di citazione un condomino chiedeva al giudice che fosse dichiarato il suo diritto di installare l'ascensore nelle scale di proprietà comune, asserendo che tale ascensore non ledeva il diritto degli altri condomini, ma piuttosto costituiva uso consentito del bene comune ex art. 1102 c.c. Si costituivano alcuni condomini chiedendo il rigetto della domanda.

Gli orientamenti giurisprudenziali - Il Tribunale di Roma ha risolto la questione richiamandosi ai consolidati insegnamenti della Corte di cassazione in materia.

In primis, l'installazione di un ascensore può avvenire per iniziativa sia assembleare – in tal caso con imputazione dell'opera all'intera collettività, anche con riferimento alla ripartizione di costi ex art. 1120 c.c. - ma anche di gruppi di condomini ovvero di un solo condomino, in questo caso con imputazione dell'opera e dei relativi costi ai soli condomini "promotori" (Cass. civ. n. 3840/95; n. 24006/04).

Inoltre, riguardo alle spese per l'installazione di un ascensore, qualora non debba farsi luogo ad un riparto di spesa (come nel caso de quo), per essere stata questa assunta interamente da un gruppo di condomini, trova applicazione la norma di cui all'art. 1102 c.c. (Cass. civ. n. 24006/04).

Infine, l'installazione di un ascensore, in un edificio che ne risulta privo, può essere effettuata anche da singoli condomini, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo però questo ultimi all'eventuale installazione ed alla manutenzione. Non vi è lesione ex art. 1102 e 1120 c.c., laddove risulti che, da tale innovazione, non derivi pregiudizio sotto il profilo del minor godimento della cosa comune (Cass. 1529/00 e Cass. 20902/10), e non vi è nemmeno lesione dei diritti all'uso comune anche quando il pregiudizio vada a vantaggio di tutti i condomini, mentre leda i diritti anche di un solo condomino senza il superamento della normale tollerabilità (Cass. 20909/10).

Nel caso di specie, è stato accertare che non vi è lesività del manufatto alla stabilità del fabbricato, né del suo decoro. Riguardo al contemperamento degli opposti interessi, ossia quello estetico e, quello socialmente rilevante alla più comoda utilizzabilità dell'edificio, bisogna ritenere consentita, sia pur modestamente, una compromissione del diritto all'integrità del decoro architettonico.

Non risultano inoltre violazioni dei limiti previsti dall'art. 907 c.c., in particolare con riguardo alle limitazioni al diritto di luce. In tema di normativa sulle distante, peraltro, il principio cardine non è assoluto: esso non opera né nell'ipotesi di installazione di impianti qualificabili come indispensabili rispetto all'utilizzo di determinate unità immobiliari, nè in quei casi nei quali la rigorosa osservanza di dette norme sui rapporti di vicinato porti ad esiti di irragionevolezza, impedendo nel caso concreto il contemperamento dei vari interessi.

Interesse da condividere. Contemperando i diversi e contrapposti interessi in giorno alla luce dei principi anzidetti, il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che le limitazioni dei diritti sui beni comuni e di proprietà esclusiva rappresentano pregiudizio di rilevanza minore rispetto al pregiudizio rappresentato, per il condomino richiedente, dall'impossibilità di godere, per l'accesso al suo immobile di proprietà esclusiva, di impianto di ascensore, da considerarsi indispensabile alla reale abitabilità dell'appartamento e, dunque, un impianto la cui realizzazione non può essere impedita da parziali e meno determinanti compressioni dei diritti di godimento degli altrui appartamenti.

Fonte: CondominioWeb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf