mercoledì 26 marzo 2014

Parcheggiare per molto tempo sulla stessa via vuol dire possederla in modo esclusivo

Parcheggiare per molto tempo sulla stessa via vuol dire possederla in modo esclusivo

24/03/2014
di Alessandro Gallucci





Il possesso, dice la legge, è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).

Parcheggiare per lungo tempo su una stessa via, in modo pacifico ed indisturbato, apponendo altresì all'entrata della strada una sbarra per regolamentare l'accesso, è sicuramente indice di un comportamento volto a possedere quel bene.

Che poi la permanenza di tale condotta nel tempo possa portare alla richiesta di usucapione della proprietà o di altro diritto reale, questo è altro discorso. Nel frattempo se qualcuno si frappone, illegittimamente, nell'esercizio del possesso è possibile chiedere la cessazione di questo comportamento.

Insomma il possesso quale situazione di fatto è giuridicamente tutelabile al di là del fatto che da esso possa scaturire una richiesta di accertamento di intervenuta usucapione o, più semplicemente, un'azione di accertamento della proprietà.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4498 resa il 25 febbraio 2014.

Nel caso sotteso alla decisione dei giudici di legittimità, un condominio aveva proposto azione di manutenzione per reclamare lo spoglio del possesso di una via utilizzata per molti anni (30 per l'esattezza) quale parcheggio condominiale con tanto di sbarra per regolarne l'accesso.

Tale sbarra, si legge in sentenza, era stata asportata dalla controparte del condominio. La compagine, quindi, chiedeva l'accoglimento delle proprie ragioni (in sostanza chiedeva fosse ristabilito il possesso esclusivo della strada).

L'azione di manutenzione del possesso è regolata dall'art. 1170 c.c. che recita:

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

La norma, è evidente, ha come scopo diretto quello di tutelare il possesso, eventualmente ristabilendo la situazione di fatto esistente prima della molestia, senza alcun effetto sulla situazione giuridica inerente l'esistenza di eventuali diritti di proprietà.

In sostanza chi possiede può non essere il proprietario e chi spoglia dal possesso esserlo, ma il primo ha diritto ad avere comunque tutela. E' evidente che lo spogliatore per far valere i propri diritti dovrebbe agire ai sensi dell'art. 1168 c.c. e non per le vie di fatto.

Fatta questa breve dissertazione è utile vedere come Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso che, dopo i consueti gradi di merito, è giunto alla sua attenzione. In particolare come gli ermellini si siano pronunciati sulla tutela del possesso a sé stante.

Si legge in sentenza che “occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede possessoria, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato della disponibilità del bene. [...]. A chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. I° agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470)” (Cass. 25 febbraio 2014 n. 4498).

Fonte: CondominioWeb.com

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