mercoledì 12 marzo 2014

AL CONDUTTORE IL 50% DELLA TASSA DI REGISTRO

AL CONDUTTORE IL 50% DELLA TASSA DI REGISTRO

In un contratto di locazione a regime libero (legge 431/98) quali sono le condizioni inderogabili per legge, oltre alla durata di 4 anni più 4? Più precisamente, se le parti concordano, si può caricare l'imposta di registro al 100% all'inquilino? Si può fissare la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto di determinate regole, anche del convivere in condominio, oppure in caso di mancato versamento di parte del canone o delle spese condominiali, anche se il loro ammontare è inferiore a due mensilità di canone? Si possono addebitare all'inquilino interessi di mora/sanzioni, come avviene normalmente per gli utenti che non versano a chi fornisce gas, luce ed acqua?
Il regime introdotto dalla legge 431 del 1998 per le locazioni abitative ha previsto, oltre alla durata minima di quattro anni, anche la nullità delle pattuizioni comportanti un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. In ordine alle spese accessorie, la legge del 1998 non ha inciso sulle prescrizioni introdotte dagli articoli 8 e 9 della legge 392 del 1978 (equo canone) che non sono state abrogate dalla normativa successiva e sono tuttora vincolanti. Conseguentemente, la tassa di registro non si può addebitare al conduttore in misura superiore al 50%; la spesa per il servizio di portierato rimane a carico del conduttore nella sola misura del 90%. Si possono però introdurre nel contratto clausole che comportino, in caso di loro violazione, la risoluzione del rapporto: clausole che impongono determinati obblighi di convivenza; sanzioni o penali per il mancato versamento tempestivo di canone o spese; divieto di modifica della destinazione d'uso dell'immobile. Bisogna però distinguere tra clausole che pongono obblighi da osservare genericamente da quelle che comportano espressamente la risoluzione del contratto. Per queste ultime la sola infrazione all'obbligo da parte del conduttore comporta l'automatica risoluzione del contratto limitando l'intervento del giudice alla sola verifica dell'effettivo avveramento dell'inadempienza sancita dalla clausola risolutiva espressa senza la possibilità di valutarne, dall'esterno, la rilevanza nell'ambito dei rapporti tra le parti.
FONTE : CASA24PLUS

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