sabato 29 marzo 2014

L'impianto fa acqua da tutte le parti. Ma chi paga i consumi derivanti dalle perdite?

L'impianto fa acqua da tutte le parti. Ma chi paga i consumi derivanti dalle perdite?

28/03/2014
Avv. Leonarda Colucci



Una sentenza del Tribunale di Rimini, segnalata dall'Avv. Gianni Baietta di Rimini, affronta il tema della fatturazione di consumi eccessivi di acqua determinati dalla rottura delle tubature idriche sotterranee.

Il fatto. Un utente cita in giudizio la società che provvede alla fornitura idrica dopo aver ricevuto una bolletta esorbitante (pari ad un importo di Euro 17.659) chiedendo il risarcimento dei danni e contestando il consumo accertato dalla bolletta. In particolare il malcapitato precisa che prima dell'arrivo della fattura un tecnico dell' Hera Spa (società che gestisce la fornitura idrica) durante un sopralluogo aveva notato un perdita ingente di acqua delle tubature sotterranee constatando la presenza di danni alle tubature;successivamente, invece, la visita di un altro tecnico stranamente verificava che l'impianto non aveva alcuna perdita anticipando all'utente l'arrivo di una fattura a credito ritenendo che il consumo dell'acqua era inferiore rispetto a quello preventivato. Malgrado quest'ultima previsione, viene recapitata una fattura all'utente che invece attesta consumi sproporzionati. Insospettito dai dati di quest'ultimo documento l'utente interpella la società fornitrice di acqua in modo da stabilire cosa stava accadendo e come mai il tecnico aveva effettuato una lettura errata del contatore non confermata dagli effettivi consumi. Dopo aver perso ogni speranza di definire bonariamente la questione, preso atto che il consumo di acqua contestatogli era nettamente superiore ai suoi consumi medi annui, decide di citare in giudizio la reticente società.

In seguito alla sua chiamata in giudizio si costituisce la società Hera spa, che facendo riferimento al regolamento del servizio idrico integrato, ribadisce che l'unico responsabile della rete privata di fornitura idrica era il proprietario della casa, e contestava duramente l'accertamento compiuto dal secondo tecnico poiché nel momento in cui lo stesso accertava consumi inferiori incorreva in un errore macroscopico. A sostegno delle propria difesa la società puntualizzava che aveva ulteriormente provveduto ad alleggerire l'importo della bolletta fino a giungere ad un importo pari circa a seimila euro ed aveva anche offerto all'utente la possibilità di rateizzare tale somma in un arco temporale di sei mesi, possibilità quest'ultima che era stata rifiutata dall'utente.

L'utente, sbalordito dalla difesa della società, ribadisce invece di non aver ricevuto alcuna lettera contenente una proposta di sgravi, protestando che anzi la stessa società si era resa inadempiente rispetto all'impegno assunto nella carta dei servizi in quanto non aveva predisposto “ sistemi di lettura automatizzata che consentissero un contestuale confronto con i consumi passati, al fine di poter repentinamente individuare eventuali perdite e perseguire quindi una politica di risparmio idrico”. L'utente, inoltre, contesta alla società di aver sospeso l'erogazione dell'acqua in seguito al mancato pagamento della fattura.

Gli aspetti giuridici. La questione così come prospettata dalle parti in causa si inquadra nell'ambito del rischio contrattuale inerente perdite d'acqua nelle tubature a valle del contatore e collocate nell'ambito della proprietà privata dei singoli utenti. Nel caso specifico la sentenza ha evidenziato come la lettura del contatore in questione ha immediatamente evidenziato che i consumi esagerati (10580 mc) erano sicuramente addebitabili ad un problema alla rete idrica di portata sicuramente macroscopica se si tiene conto che i consumi annui del malcapitato utente (componente di una famiglia di tre persone) si aggiravano intorno 177 metri cubi annui. Già la semplice valutazione di tali elementi, a parere del giudice, avrebbe lasciato intuire alla società l'esistenza di un guasto alla rete.

Dopo aver precisato tale aspetto, la sentenza in commento si sofferma sull'unica fonte che, nel caso di specie, disciplina la fornitura idrica e cioè il regolamento del servizio idrico integrato. Nel giudizio in questione il giudice ha potuto constatare che le varie norme del regolamento, quasi in modo univoco, fanno riferimento alla sola responsabilità dell'utente che deve provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, ed alla conservazione della rete idrica, e le stesse norme regolamentari ribadiscono in vario modo che l'utente è anche responsabile per i danni che derivano dalle modifiche che questi apporta alla rete.

Malgrado l'estrema chiarezza delle norme regolamentari che impongono all'utente della rete idrica l'osservanza di una serie di obblighi, la sentenza in commento evidenzia che tra la normativa regolamentare in questione non esiste alcuna norma che preveda in modo espresso l'obbligo dell'utente di provvedere al pagamento dei consumi in caso di perdita accidentale della rete interna.

Riguardo a tale lacuna, la sentenza evidenzia che pur prevedendo il regolamento il diritto – dovere di verificare periodicamente il funzionamento del contatore non impone, in seguito alla verifica della lettura del contatore, quell'obbligo di pagamento dei consumi che invece è previsto espressamente in un altro caso e cioè quello di manomissione del contatore da parte dell'utente.

Quindi tenendo conto della particolarità della situazione, che consiste in una fattura esagerata causata dalla rottura di una tubatura sotterranea, l'unico modo per monitorare quanto accaduto era costituito dalla corretta lettura dei consumi attestati dal contatore che poteva essere eseguita solo dai tecnici della società.

Come chiarito dalle parti, utente e società, la lettura del contatore avviene di prassi due volte all'anno e nel giudizio è emerso anche che l'utente aveva più volte sollecitato un intervento della società affinché si attivasse per un controllo accurato dell'impianto e, agendo in tal modo, assumeva un comportamento responsabile e collaborativo, mentre la società si limitava solo a sostenere che quest'ultimo doveva controllare i consumi rilevati dal suo contatore che gli avrebbero permesso di capire l'esistenza di perdite.

Nell'intento di non sobbarcarsi l'intera responsabilità dell'accaduto l'utente, nel giudizio in questione, ha ribadito che egli non aveva un obbligo di provvedere alla lettura del contatore mentre la società, invece, era venuta meno all'obbligo di provvedere all'installazione di sistemi di lettura automatizzata dei consumi idrici in virtù dell'impegno assunto con la sottoscrizione della stessa società della Carta dei servizi.

Proprio riguardo a tale particolare aspetto la sentenza ha evidenziato l'assoluta inerzia della società in questione ( Hera spa gestore del servizio idrico) che, non ottemperando all'obbligo assunto, si è resa responsabile di una condotta omissiva rilevabile anche ex art. 1227 c.c. e la stessa condotta della società “ ha contribuito a determinare il consumo di acqua conseguente alla perdita”.

Alcuni punti rilevanti della decisione. La sentenza del Tribunale di Rimini, inoltre, si è doverosamente soffermata anche sulla responsabilità dell'utente precisando che il regolamento che dovrebbe disciplinare i rapporti fra società ed utente non fa alcun riferimento all'esistenza di un vero e proprio obbligo gravante sull'utente di provvedere alla lettura del contatore ed anzi tale lettura è strettamente connessa, quando effettuata dall'utente, esclusivamente a questioni inerente la fatturazione dei consumi.

Dunque valutando tali aspetti la sentenza ha evidenziato che tenendo conto che il “regolamento non commina alla violazione del diritto – dovere di autolettura l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per il consumo di acqua determinato dalla rottura dell'impianto interno” e che “l'autolettura è un atto facoltativo rilevante solo per la fatturazione” il giudice conclude affermando che il mancato assolvimento di tale obbligo non implica alcuna responsabilità per l'utente che quindi non è obbligato a pagare la bolletta esorbitante quando questa scaturisce dai consumi esagerati determinata da un guasto all'impianto sotterraneo.

Si ringrazia l'avv. Gianni Baietta di Rimini per aver segnalato la sentenza.

Scarica la sentenza Tribunale di Rimini, n. 119 del 5 febbraio 2014

Fonte: CondominioWeb.com

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