venerdì 28 marzo 2014

Senza bolletta per tre anni. Chi eroga il servizio è obbligato alla fatturazione periodica dei consumi.

Senza bolletta per tre anni. Chi eroga il servizio è obbligato alla fatturazione periodica dei consumi.


28/03/2014
Avv. Leonarda Colucci




L'utente che non riceve periodicamente le bollette non è in grado di monitorare i consumi né valutare offerte più convenienti. La sentenza ha confermato che in questi casi il consumatore ha diritto ad una rateizzazione che tenga conto del periodo di omessa fatturazione. Il venditore, infatti, ha l'obbligo di fornire all'utente energia elettrica e gas e, parimenti, di emettere bollette bimestrali o mensili a seconda del piano contrattuale prescelto.

Il fatto. Un utente dopo aver sollecitato svariate volte l'Eni all'emissione delle fatture attestante il suo consumo di energia elettrica, si vede recapitare, dopo tre anni di assoluto silenzio, una fattura di ben 1800 euro. Impossibilitato a versare l'intero importo in un'unica soluzione, l'utente decide di citare in giudizio l'Eni chiedendo che il Giudice disponga la rateizzazione della somma e che, dopo aver dichiarato illegittimo il comportamento dell'Eni per l'omessa fatturazione dei consumi protrattasi per un periodo così lungo, provveda alla condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L'Eni contesta in toto le pretese dell'utente ritenendole infondate in fatto ed in diritto.

L'Eni Per farsi “perdonare” del comportamento scorretto osservato, provvede ad inviare allo stesso un assegno dell'importo di 40 euro a titolo di risarcimento di quanto accaduto, ma tale offerta irrisoria è stata seccamente rifiutata dal consumatore perché ritenuta assolutamente incongrua; successivamente l'Eni invia una nuova fattura all'utente informandolo che avrebbe potuto rateizzare l'importo complessivo dei consumi. Dopo aver ottenuto la tanto sperata rateizzazione dell'importo della fattura l'attore ha cominciato a versare le prime rate, ma l'Eni ritenendo incongruo l'importo di ogni rata ha diffidato, con lettera legale, il tormentato utente contestandogli l'insolvenza.

La decisione. Il Giudice ha precisato che l'ente, in virtù del contratto di fornitura stipulato con l'utente, aveva l'obbligo non solo di assicurare la fornitura di energia elettrica ma anche quello di provvedere all'emissione delle relative bollette con scadenza bimestrale.

Il Giudice di Pace di Terracina, inoltre, ha evidenziato che l'Autorità garante dell'Energia elettrica e del Gas con delibera n. 148/2006 prevede criteri ben precisi in merito alla fatturazione dei consumi di energia elettrica stabilendo che “salvo diverso accordo fra le parti il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bollette di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente alla fatturazione….” Dunque considerando le indicazioni della delibera dell'autorità in caso di rateizzazione dei consumi le rate devono avere una periodicità che deve corrispondere alla fatturazione, che nel caso di specie doveva avvenire ogni due mesi, pertanto a fronte di tre anni di mancata emissione delle fatture da parte dell'Eni l'importo complessivo fatturato (pari a euro 1800) doveva essere suddiviso in 18 rate. Valutando tali circostanze, oltre alle condizioni economiche in cui versava l'attrice, la sentenza ha disposto la rateizzazione del debito restante accogliendo, in tal modo, le richieste dell'utente vessato dalle insistenza dell'Eni che, in un primo momento, aveva richiesto il pagamento dei consumi per la fornitura di energia elettrica per un periodo lunghissimo (tre anni) in un'unica soluzione. La sentenza ha disposto che il debito restante andava estinto mediante il pagamento di rate mensili, senza aggravio ed interessi, a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza.

A diversa conclusione giunge, invece, la decisione per quanto riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dall'utente. A tal proposito il Giudice ha evidenziato che la richiesta di risarcimento dei danni derivanti per effetto della condotta dell'Eni non può essere accolta poiché l'utente non ha fornito alcuna prova del fatto che il pregiudizio subito sia la conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente osservato dall'Eni.

Si ringrazia l'ufficio stampa della Associazioni Confconsumatori per averci segnalato la sentenza.

Sentenza Giudice di Pace di Terracina, 13 novembre 2013, n. 303

Fonte: CondominioWeb.com

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