mercoledì 12 marzo 2014

Installazione di un ascensore: si applica il contratto di appalto o di vendita?

Installazione di un ascensore: si applica il contratto di appalto o di vendita?

10/03/2014
di Alessandro Gallucci


Ciò che appare in un modo nella realtà quotidiana, a volte visto da un'angolazione giuridica assume connotazioni più incerte.

E' questo il caso dell'installazione di un ascensore in un edificio. Tanto quando l'edificio è in condominio, quando non lo è, la domanda che ci si pone è la seguente: il contratto tra amministratore (o proprietario) e installatore è un contratto di appalto o di compravendita?

Insomma, per dirla con una parafrasi abusata: appalto o compravendita, questo è il dilemma

Le differenze non sono di poco conto. In un contratto di vendita si applicano determinate norme; si pensi al momento del pagamento, all'acquisto della proprietà del bene, ecc. ecc. che non trovano spazio nell'ambito del contratto di appalto.

In un caso risolto dalla Cassazione nel mese di gennaio del 2014, si litigava anche in merito alla natura giuridica del contratto intercorso tra una persona ed un'impresa ed avente ad oggetto, per l'appunto, l'installazione di un impianto di ascensore.

Come valutare la tipologia di contratto entro la quale ricondurre l'accordo intercorso tra le parti? Per farlo bisogna calare nella specifica fattispecie dei principi di carattere generale.

La Corte di Cassazione specifica subito che nella realtà quotidiana, a livello generale, non sempre è agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello schema del contratto d'appalto d'opera o della fornitura con posa in opera.

Per farlo è utile guardare all'oggetto del contratto.

Nel caso dell'appalto, dicono gi ermellini, esso “è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo”

L'oggetto del contratto di compravendita, invece “è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare, cioè, l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare”.

Nell'appalto si fa si dà mentre nella vendita si dà ed eventualmente si fa qualcosa.

“Pertanto – dice la Cassazione sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora, invece, l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio”.

Proviamo a chiarirla con un esempio: rientra nell'ambito dell'appalto il contratto tra una persona ed un falegname avente ad oggetto la realizzazione di un armadio ed il successivo trasporto presso il luogo concordato, diversamente rientra nella compravendita il contratto con il quale si acquista un armadio e si concorda la consegna ed il montaggio.

E nel caso dell'installazione dell'ascensore? Molto dipende dalle caratteristiche dell'impresa. Nel caso sottoposto alla sua attenzione, evidenzia la Corte, l'impresa “non era né il produttore, né il rivenditore dell'ascensore, e non aveva venduto un ascensore con l'impegno di installarlo, ma si era impegnata ad installare un ascensore, o meglio, a realizzare un impianto ascensore funzionante, mediante la fornitura dello stesso ascensore” (Cass. 17 gennaio 2014, n. 872).

In buona sostanza chi installa l'ascensore obbligandosi a procurarlo senza essere produttore o rivenditore dev'essere considerato appaltatore e non venditore.

Fonte: CondominioWeb.com

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