lunedì 10 marzo 2014

E io ti pignoro il Trust! Ma il Trust è pignorabile?

E io ti pignoro il Trust! Ma il Trust è pignorabile?

10/03/2014
Avv. Stefano Narducci


Non è possibile pignorare un trust e l'invalidità del pignoramento è rilevabile d'ufficio. Lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia in una recentissima sentenza del 25 febbraio 2014, con cui si è decisa una controversia che aveva ad oggetto proprio la validità del pignoramento eseguito nei confronti di un trust immobiliare.

Il Giudice di merito ha fatto sue le argomentazioni del G.E., ritenute “ineccepibili sotto il profilo logico ed insuperabili sotto il profilo giuridico”, atteso che al provvedimento del Giudice delle Esecuzioni, articolato e puntuale, era stato altresì pubblicato in diverse riviste giuridiche del settore, ricevendo l'apprezzamento degli studiosi di questa complessa ma interessante materia.

E' proprio su quest'ultimo punto che si è soffermato il Tribunale di Reggio Emilia nella decisione che ci occupa, evidenziando come il “diritto dei trust”, anche se le decisioni che in merito sono sempre più numerose e pregnanti, rimane alquanto intricato sotto diversi aspetti.

Occorreva infatti chiarire se il trust fosse o meno un soggetto giuridico, visto che come tale era stato inteso da parte del creditore procedente. Per poter fugare ogni dubbio, il Giudice di merito si è soffermato sugli aspetti formali della notifica e dell'atto di trascrizione del pignoramento immobiliare, evidenziando come gli stessi avessero quale destinatario “il Trust […] in persona del trustee” per quanto riguarda la notifica; mentre la trascrizione del gravame era stata eseguita “contro il Trust…”.

E' evidente che il trust è stato considerato dal creditore procedente alla stregua di una società, dotato di una sua soggettività giuridica, con il trustee quale suo legale rappresentante. Questo passaggio formale risolve il problema sostanziale, invalidando il pignoramento immobiliare.

Infatti, secondo la Convenzione dell'Aja, nonché in virtù della costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, il trust non è un soggetto giuridico, non è un ente autonomo, ma soltanto un rapporto giuridico che si instaura fra alcuni soggetti: disponente, trustee e beneficiari.

E' noto infatti che, nel caso di istituzione di un trust, il trasferimento dei beni avvenga dal disponente al trustee, il quale ne diventa il titolare formale. Il trust, quindi, altro non è che il rapporto giuridico che si instaura fra questi soggetti e che disciplina le sorti dei beni che vanno a costituire il c.d. “fondo in trust”.

Le relazioni che intercorrono fra i soggetti di un trust e le peculiarità di quest'ultimo sono ancora poco conosciute ai più, poiché esso, nonostante stia vivendo una sempre più ampia diffusione negli ultimi anni, resta un istituto privo di disciplina nel diritto italiano, assolutamente distante dai nostri istituti tipici. Ciò non può quindi che creare confusione in tutti gli operatori del diritto che non l'hanno approfondito a dovere, ai quali sfuggono i tratti salienti dell'istituto.

Interessante è anche l'aspetto processual-civilistico affrontato, vale a dire la rilevabilità d'ufficio della nullità/inidoneità dell'atto di pignoramento. Non vi è dubbio che il giudice possa esercitare tale potere d'ufficio qualora si controverta sull'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale (nella fattispecie il trust), capace di determinare l'inidoneità del processo a realizzare il suo scopo. Potere che rientra appieno fra quelli del Giudice di merito.

Fonte: CondominioWeb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf