lunedì 9 marzo 2015

Quando si può dire che una raccomandata è stata ricevuta dal destinatario?

Quando si può dire che una raccomandata è stata ricevuta dal destinatario?

In tema di comunicazioni tra privati non eseguite a mezzo dell'ufficiale giudiziario, a livello giuridico quando è possibile affermare che la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario?
La questione non è di poco conto: si pensi alla lettera di messa in mora che contiene un'intimazione di pagamento che decorre dal giorno di ricevimento. Da quando conteggiarli?
Altro esempio, per restare in ambito condominiale, è quello dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.
Sappiamo che l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. specifica che tra la data di comunicazione dell'avviso e quella di prima convocazionedevono intercorrere almeno cinque giorni. Anche qui ci chiediamo: da quanto conteggiarli?
Al riguardo bisogna fare riferimento ad una norma contenuta nel codice civile, tra quelle dedicate ai contratti. L'articolo in questione è il 1335 c.c. che recita:
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Presunzione di conoscenza degli atti recettizi: è questa la dizione usata in ambito giuridico per affermare che basta che una comunicazione sia giunta al domicilio (alla residenza o comunque ad un luogo eletto per il ricevimento della corrispondenza) per poter dire che il destinatario la conosca.
In tal senso la giurisprudenza, oramai da anni, afferma che “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà; il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario” (Cass. 29 aprile 1999 n. 4352).
Unica eccezione per il destinatario quindi è l'impossibilità obiettiva non dipendente dalla sua volontà di conoscere la comunicazione (es. non basta dire sono partito in vacanza, serve un impedimento grave) e spetta a lui darne prova.
In termini legali, quindi, per poter affermare che una raccomandata è stata ricevuta è sufficiente che il postino inserisca nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza del plico. In questi casi, infatti, svolgendo il porta lettere la nozione di incaricato di pubblico servizio, la data scritta su quell'avviso fa fede.
Allo stesso modo bisogna concludere nei casi in cui gli utenti del servizio postale abbiano attivato presso gli uffici una cassetta postale per la ricezione della corrispondenza. In tal caso il domicilio delle comunicazioni è da considerarsi la casella postale, sicché la comunicazione si ha per avvenuta al momento del deposito del plico nella casella postale e non quando il suo titolare è andato a ritirare la corrispondenza (cfr. Cass. 5 febbraio 2015 n. 2070).
Come dire: mettiamo da parte la convinzione che si conosca il contenuto di una lettera quando la si legge. Per il codice civile non possiamo conoscere fin da quando abbiamo ricevuto. Leggere tempestivamente, poi, è affar nostro.


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