sabato 28 marzo 2015

PER IMMOBILI IN COMODATO NON SI PAGA L'IRPEF

PER IMMOBILI IN COMODATO NON SI PAGA L'IRPEF

Il genitore, proprietario di un immobile classificato C/3 (laboratori per arti e mestieri), lo concede in comodato gratuito alla figlia per lo svolgimento dell'attività di artigiana. Si chiede se, ai fini delle imposte sui redditi, è corretto che l'immobile venga dichiarato nel modello Unico del proprietario, quale codice di utilizzo dev'essere indicato e qual è il valore imponibile.
Per effetto del criterio di alternanza, previsto dagli articoli 8 e 9 del Dlgs 23/2011, se l’immobile è soggetto a Imu e non è ceduto in locazione, non ricorre l’obbligo di assolvimento dell’Irpef in relazione alla sua rendita catastale (a questa regola soggiace anche l’immobile ceduto in comodato). Inoltre, qualora il contribuente sia titolare soltanto di redditi derivanti da un rapporto di lavoro dipendente (o pensione), dall’abitazione principale (con relative pertinenze) e da altri fabbricati non locati (o ceduti in comodato), egli è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Nella diversa ipotesi in cui questa debba essere presentata, nel quadro RB di Unico si indicano alla colonna 1 la rendita catastale (senza la rivalutazione del 5 per cento), e alla successiva colonna 2 il codice utilizzo "9", residuale rispetto a tutti gli altri codici. Infine, va valorizzata la colonna 10, dedicata all’Imu, versata in relazione al periodo d’imposta precedente. In ogni caso, la rendita catastale dell’immobile non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
FONTE : CASA24PLUS

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