giovedì 12 marzo 2015

Prestazione energetica. Si cambia. In arrivo altre novità per gli edifici condominiali

Prestazione energetica. Si cambia. In arrivo altre novità per gli edifici condominiali

Per il risparmio energetico regole più stringenti per i consumi degli edifici condominiali
Scadenza imminente. A breve dovrebbero approvarsi i decreti sui “requisiti minimi” e sulle nuove linee guida per l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) degli immobili, in attuazione della Dir. 2010/31/UE (Legge 90/2013). Lo schema finale del decreto, frutto della concertazione di cinque Ministeri, potrebbe ricever l'ok dalla conferenza unificata, fra un paio di giorni.
Dal 1 gennaio 2021, tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dovranno essere ad energia quasi zero. Ma già dal 1 luglio 2015, data dell'entrata in vigore dell'articolo 5 del Decreto Fare, il concetto di certificazione energetica cambierà volto.
Nel dettaglio le novità in discussione saranno le seguenti:
Requisiti minimi: si fissano i criteri e i metodi di calcolo della prestazione energetica attraverso strumenti validati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano); novità rilevante è l'impiego di un edificio di riferimento per le verifiche dei requisiti: tale modello rispecchia nella totalità l'immobile da analizzare ma presenta caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati ai quali rapportarsi.
Calcoli:
 vengono dunque fissate due modalità di calcolo:
  1. basate una sulla prestazione energetica dell'edificio di riferimento (modello con parametri predefiniti);
  2. l'altra basata sulla prestazione energetica dell'edificio reale oggetto di verifica (tale prestazione non dovrà risultare inferiore a quella del modello).
Classe energetica: nel secondo decreto si fissano modalità di classificazione energetica degli edifici e modello APE uniformi su tutto il territorio nazionale (le Regioni che hanno già legiferato in materia, dovranno adeguarsi entro due anni alle nuove linee guida nazionali). Inoltre, la prestazione energetica (energia primaria non rinnovabile necessaria a garantire il giusto confort attraverso i servizi erogati dagli impianti tecnici) e classificazione è in funzione e in rapporto con quella dell'edificio di riferimento (per gli anni 2019-2021); sono previste 10 classi energetiche (dalla A4 alla G) e l'APE, relativo all'intero edificio o all'unità immobiliare, riporterà anche la classe raggiungibile in caso di interventi migliorativi sull'involucro o sul sistema di impianti.
La struttura del decreto. In sintesi il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati. Gli articoli disciplinano: ambito di intervento e finalità, criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti, le funzioni delle Regioni e delle Province autonome. Gli allegati, invece, si riferiscono ai criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici riportando le norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.


Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf