mercoledì 15 gennaio 2014

Vuoi usucapire? Stai attento a cosa scrivi: riconoscere il proprietario come tale può compromettere tutto quanto!

Vuoi usucapire? Stai attento a cosa scrivi: riconoscere il proprietario come tale può compromettere tutto quanto!

13/01/2014di Alessandro Gallucci
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di un altro diritto reale (es. usufrutto, servitù).v Per usucapire, a dirlo è il codice civile (vedi artt. 1158 e ss. c.c.), bisogna comportarsi in modo pacifico e per lungo tempo (vent’anni nella stragrande maggioranza dei casi) come se si fosse il proprietario (o l’usufruttuario, ecc.).

Tutte queste circostanze, com’è normale che sia  devono essere dimostrate in giudizio da chi agisce per il riconoscimento del diritto (art. 2697 c.c.).

In gergo tecnico si dice che l’usucapente deve dimostrare, fra le varie cose, che nel suo comportamento era rintracciabile il così detto animus possidendi.

Come viene definito l’animus possidendi?

Secondo la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia, “l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. 

Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione” (Cass. 15 luglio 2002 n. 10230).

Insomma se Tizio reclama la proprietà di un bene di Caio, non è che deve dimostrare d’essere stato convinto per tutto il tempo necessario per usucapire che era lui il vero proprietario (sarebbe una prova un po’ originale), ma deve dimostrare che per tutto il tempo necessario a reclamare il riconoscimento della proprietà s’è comportato come se fosse il proprietario.

In questo contesto, scrivere una lettera al proprietario, riconoscendolo tale, non è di per sé indice di mancanza di animus possidendi ma è, comunque, un elemento che, se viene a galla, non può non creare qualche problema all’usucapente.

Così è successo in una controversia tra un Comune ed una parrocchia in merito all’acquisto per usucapione, da parte di quest’ultima, di un immobile.

Nel corso della causa l’ente locale ha esibito una lettera del parroco nella quale quest’ultimo riconosceva il Comune quale proprietario.

Tanto era bastato al Tribunale, prima, ed alla Corte d’appello, poi, per ritenere infondata la richiesta di usucapione da parte dell’ente ecclesiastico.

La Cassazione non s’è trovata d’accordo con questa decisione. Secondo gli ermellini “occorre ricordare la consolidata giurisprudenza di legittimità - peraltro elaborata in tema di atti interruttivi del termine per usucapire - che a tal fine non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. 14564/2006; 18207/2004). D'altra parte, l’"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà” (Cass. 28 novembre 2013, n. 26641).

Compito di interpretare la missiva è del giudice di merito, la cui decisione, per non essere censurata, dev’essere adeguatamente motivata. Cosa che pare non sia avvenuta nel caso risolto dalla sentenza n. 26641. Al di là di ciò, tuttavia, è consigliabile a chi vuole usucapire di saper dosare le proprie parole nella corrispondenza con il proprietario per evitare d’incorrere in situazioni simili a quella descritta. 
Fonte : condominioweb.com

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