mercoledì 8 gennaio 2014

Per considerare ricevuta la lettera di messa in mora indirizzata al condomino è sufficiente che sia stata inviata all’indirizzo giusto

Per considerare ricevuta la lettera di messa in mora indirizzata al condomino è sufficiente che sia stata inviata all’indirizzo giusto


08/01/2014
di Alessandro Gallucci


In tema di condominio negli edifici è da ritenersi validamente emesso un decreto ingiuntivo di pagamento fondato su di una lettera di messa in mora inviata per raccomandata a.r. anche se tra i documenti allegati al ricorso non v’è la ricevuta di ritorno.
 
Questa, in estrema sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 28 novembre 2013 con la sentenza n. 26708.
 
Chiaramente, oltre i requisiti formali, il decreto deve essere fondato anche per ciò che concerne la richiesta principale, ossia il pagamento; ma questo è un altro discorso.
 
Presunzione di conoscenza degli atti recettizi: è su questo aspetto che si fonda un principio che alleggerisce e non poco l’onere probatorio in casi di contestazioni relative alla ricezione di comunicazioni e nello specifico di richieste di pagamento.
 
Norma di riferimento è l’art. 1335 del codice civile che recita:
 
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
 
La norma è dettata nell’ambito delle disposizioni che concernono il contratto ma, non vi sono dubbi in dottrina e giurisprudenza, la sua portata ha carattere generale.
 
Nel caso risolto dalla sentenza in esame, un condomino, che s’era visto recapitato un decreto ingiuntivo richiesto dal condominio, contestava, tra le altre cose, l’omessa notificazione di una lettera di messa in mora.
 
Il condominio si opponeva dicendo di aver inviato racc. a.r. al domicilio del condomino.
La Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha ritenuto che la comunicazione del sollecito di pagamento doveva essere considerata valida.
 
Si legge nella sentenza che “ partendo dal presupposto che l'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata, come è stato fatto dal giudice di secondo grado, anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651 del 2006). 
 
Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011)”(Cass. 28 novembre 2013, n. 26708).
 
Insomma tutte le volte in cui è necessario dimostrare che una determinata comunicazione è stata inviata ad un condomino (si pensi al sollecito di pagamento, ma anche alla convocazione dell’assemblea), è sufficiente dimostrare di aver spedito un raccomandata a.r. presso la residenza o comunque presso il domicilio eletto per le comunicazioni con il condominio (dati desumibili dall’anagrafe pubblica e/o condominiale).

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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