venerdì 31 gennaio 2014

Proroga dei bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e arredi

                                                                                                                  
 30 gennaio 2014
 Proroga dei bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e arredi
La Legge di Stabilità 2014 ha prorogato per tutto il 2014 i bonus fiscali previsti per la riqualificazione energetica degli edifici nonché per le ristrutturazioni edilizie con le medesime percentuali previste nel 2013. La proroga è stata estesa anche per il 2015, solo che per tale anno le percentuali di detrazione diminuiranno. Da ultimo è stato confermato anche per il 2014 il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus per gli interventi di recupero edilizio
  • Spese sostenute fino al 25 giugno 2012: detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro (detrazione massima pari a 17.280 euro)
  • Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014: detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (detrazione massima pari a 48.280 euro)
  • Spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: detrazione del 40% su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (detrazione massima pari a 38.400 euro)
  • Spese sostenute dal 1° gennaio 2016: detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro (detrazione massima pari a 17.280 euro)

Bonus mobili e grandi elettrodomestici
  • Spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013: detrazione del 50% nel caso in cui si sia fruito della detrazione del 50% per uno dei lavori previsti dall’ art. 16 bis del Tuir e l’intervento sia stato pagato (anche in parte) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 su un limite massimo di spesa pari a 10.000 euro. Detrazione massima pari a 5.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
  • Spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: detrazione del 50% solo nel caso in cui spetti la detrazione del 50% per uno dei lavori previsti dall’ art.16 bis del Tuir e l’intervento sia stato pagato (anche in parte) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 su un limite massimo di spesa pari a 10.000 euro. Detrazione massima pari a 5.000 euro.
N.B. Il D.L. n. 151 del 30/12/2013 (c.d. Milleproroghe), diversamente da quanto aveva previsto in prima battuta dalla Legge di Stabilità 2014, ha stabilito che anche per il 2014 la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% calcolato su un ammontare di spesa non superiore a 10.000 euro indipendentemente da quanto è stato speso per la ristrutturazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

BONUS RECUPERO EDILIZIO: I PASSAGGI DA RICORDARE
1. Comunicazione preventiva all’Asl: si deve procedere, preventivamente all’inizio dei lavori, ad inviare una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell’intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
Tale comunicazione andrà spedita solo nel caso in cui il suo invio sia obbligatorio ai sensi dell’art.99 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

2 Bonifico bancario o postale: risulta opportuno ricordare che al fine di beneficiare del bonus fiscale risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
  • causale del versamento (come ad es. “detrazione Irpef del 36% - 50% ovvero 40%, ai sensi dell’ art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986);
  • codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
L’art. 25 del D.L. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella L.15 luglio 2011 n. 111) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4%. Con tale modifica, pur non cambiando l’impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali. Tale ritenuta opera a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in Unico.

3 Dati da riportare in dichiarazione: il soggetto che vuole fruire del bonus fiscale deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si sono effettuati i lavori, le seguenti informazioni (a pena di decadenza dal beneficio):
  • dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario);
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

4 Documentazione da conservare: devono essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/11/2011.  Più precisamente (oltre alla comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente dovrà essere in possesso:
  • della domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
  • delle ricevute di pagamento dell’Ici (dal 1° gennaio 2012 IMU), se dovuta;
  • della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • della dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Bonus per il risparmio energetico
Tipo di intervento
Detrazione 55% fino al 5 giugno 2013
Detrazione del 65% dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
NB: per i lavori agevolati sulle parti comuni condominiali la detrazione del 65% vale fino al 30 giugno 2015
Detrazione del 50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
NB: per i lavori agevolati sulle parti comuni condominiali la detrazione del 50% vale dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016
Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione
 Detrazione massima
Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione
Detrazione massima
Limite massimo di spesa su cui chiedere la detrazione
Detrazione massima
Riqualificazione energetica generale di edifici
181.818,18 euro
100.000 euro
153.846,15 euro
100.000 euro
200.000 euro
100.000 euro
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia – Scaldacqua a pompa di calore
54.545,45 euro
Attenzione
Al fine di determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.
30.000 euro
46.153,84 euro
30.000 euro
60.000 euro
30.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione
Euro 54.545,45
Attenzione
Al fine di determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore
30.000 euro
46.153,84 euro
30.000 euro
60.000 euro
30.000 euro
1.        Pannelli solari per la produzione di acqua calda;
2.        strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
109.090,91 euro
60.000 euro
92.307,69 euro
60.000 euro
120.000 euro
60.000 euro
A MENO CHE NON VI SIANO ULTERIORI PROROGHE DAL 2016 RIMANE UNICAMENTELA DETRAZIONE DEL 36% EX ART.16 BIS DEL TUIR

BONUS RISPARMIO ENERGETICO: I PASSAGGI DA RICORDARE
1 Asseverazione tecnica: deve essere acquisita l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti il quale deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti indicati agli artt. da 6 a 9 del Decreto del Mef del 19 febbraio 2007.

2 Modalità di pagamento: per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, al fine di beneficiare del bonus fiscale, risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
  • causale del versamento (come ad es. “detrazione Irpef del 55% - 65% ovvero 50%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
N.B: Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi.

3 Documentazione da trasmettere: entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto attuativo);
  • la scheda informativa (allegato E o F del decreto attuativo), relativa agli interventi realizzati.

4 Documentazione da conservare: il beneficiario della detrazione deve conservare ed eventualmente esibire all’amministrazione finanziaria richiedente:
  • l’asseverazione del tecnico abilitato;
  • la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all’Enea;
  • le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • la ricevuta del bonifico bancario e postale effettuato in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddito d’impresa);
  • per gli interventi su parti condominiali comuni dell’edificio, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

5 Modello per la comunicazione dei lavori che proseguono oltre l’anno: i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
  • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
  • per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati.

FONTE : STUDIO BESTETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI


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