Il sottotetto non può essere considerato pertinenza dell'appartamento sottostante e meno che non assolva la sola funzioe di «camera d'aria» tra questo e il tetto e non quando risulta anchepotenzialmente destinato a usi comuni. Questa la conclusione della Cassazione, che con la sentenza 28141, depositata ieri, ha affrontato il caso di un locale condominiale non più utilizzato come deposito d'acqua.
Alcuni condòmini aveano infatti ocupato il sottotetto sopra il loro appartamento. Il condominio si era opposto, evidenziando che quel locale parzialmente calpestabile e ospitava conduitture condominiali ma le Corti di merito gli avevano dato torto.
La Cassazione ha cassato (con rinvio) la decisiioine della Corte d'appello di Genova, perché «i giudici hanno sbrigativamente eslcuso la destinazione d'uso comune del sottotetto, ritenendolo di proprietà esclusiva dei convenuti, senza compiere una sufficiente analisi critica degli elementi di fatto» che pure erano stati evidenziati. In sostanza la cassazione ritiene che ci debba essere un'analisi attenta e dettagliata caso per caso, indipendentemente dai titoli di acquisto e dal regolamento condominiale, perché «l'esclusione dal novero die beni comuni postula u a espressa e non equivoca ndicazione contenuta nel titolo».
Alcuni condòmini aveano infatti ocupato il sottotetto sopra il loro appartamento. Il condominio si era opposto, evidenziando che quel locale parzialmente calpestabile e ospitava conduitture condominiali ma le Corti di merito gli avevano dato torto.
La Cassazione ha cassato (con rinvio) la decisiioine della Corte d'appello di Genova, perché «i giudici hanno sbrigativamente eslcuso la destinazione d'uso comune del sottotetto, ritenendolo di proprietà esclusiva dei convenuti, senza compiere una sufficiente analisi critica degli elementi di fatto» che pure erano stati evidenziati. In sostanza la cassazione ritiene che ci debba essere un'analisi attenta e dettagliata caso per caso, indipendentemente dai titoli di acquisto e dal regolamento condominiale, perché «l'esclusione dal novero die beni comuni postula u a espressa e non equivoca ndicazione contenuta nel titolo».
FONTE : CASE24PLUS
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