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Legge di Stabilità per il 2014 ed altre novità fiscali
Si illustrano le
disposizioni di maggior interesse contenute nella legge n. 147/2013, cosiddetta
Legge di Stabilità per il 2014, pubblicata in G.U. n. 302 del 27.12.2013.
Proroga Ecobonus
e detrazioni per ristrutturazione edilizia - La detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del
patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31.12.2014; è stata ridotta al
40% per tutto il 2015 per poi tornare a regime al 36% dal 1° gennaio 2016. La
proroga riguarda anche il limite di spesa per singola unità abitativa che
rimarrà di 96.000,00 euro fino alla fine del 2015 per tornare ai consueti
48.000,00 euro dal 2016. Anche la detrazione del 65% per i lavori di risparmio
energetico è prorogata per tutto il 2014 e nel 2015 si ridurrà al 50%. A meno
che non vi siano ulteriori proroghe, dal 2016 gli interventi per il risparmio
energetico degli edifici potranno beneficiare solo del bonus del 36%.
La detrazione irpef 50% per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici di classe A e A+ per arredare l’immobile oggetto di
ristrutturazione è prorogata a tutto il 2014 e il decreto milleproroghe del 30
dicembre 2013 ha
chiarito che la detrazione vale
anche nel caso in cui l’importo sia superiore al valore della ristrutturazione
immobiliare per la quale si sia
usufruito della relativa detrazione.
Restano invariati gli adempimenti per poter usufruire delle
agevolazioni tra cui ricordiamo i principali:
- bonifico bancario
con i riferimenti normativi
- comunicazione
preventiva Asl per inizio lavori nei casi previsti dalla legge
- comunicazione
all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori per interventi di risparmio
energetico
- comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica che
proseguono oltre il periodo d’imposta
Divieto di pagamento in contanti degli
affitti e canoni di locazione - A decorrere dall’1.1.2014 non potranno più essere pagati in
contanti gli affitti, con la sola eccezione dei canoni dovuti per le locazioni
di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. I pagamenti dovranno avvenire tramite assegni, bonifici o comunque
con modalità “tracciabile”. Rientrano pertanto nell’obbligo dei pagamenti
tacciabili anche i canoni di locazione per contratti turistici, transitori e a
studenti
Parziale
deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi - L’IMU pagata
per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sarà deducibile
da Ires e Irpef nella misura del 30% per l’anno d’imposta
2013 e del 20% a decorrere dal
2014. Resta l’indeducibilità ai fini IRAP.
Mini Imu sulle abitazioni principali
prorogata al 24 gennaio 2014 - La mini IMU sull’abitazione principale
dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno deliberato
l’aumento delle aliquote IMU per il 2013 andrà versata entro il 24 gennaio 2014
(e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto). Sarà nostra cura
contattare i clienti che rientreranno in tale
casistica
Limite alle compensazioni d’imposta - A decorre dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione
del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione
mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle
ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti
dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno
ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni
dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto accade per l’IVA, i
crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale
deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è
possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando
l’obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare
il modello UNICO 2014 dal quale il
suddetto credito emergerà.
Ricordiamo che a decorrere dal 2014 il
D.L. n. 35/2013 aveva aumentato a 700.000 euro il limite annuo
alla compensazione (che fino al 2013 era di 516.000 euro).
Rottamazione cartelle esattoriali
- Sarà possibile pagare
le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a
ruolo, a condizione che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 28
febbraio 2014. Sono escluse da questa agevolazione le somme dovute per sentenze
di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata si applica invece
anche agli avvisi di accertamento esecutivo. L’agevolazione si applica alle
somme iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione fino al
31.10.2013.
Imposta di bollo - A decorrere dal 2014 sale dall’1,5 al 2 per mille l’imposta di bollo sulle
comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari,
compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
Viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,20 euro mentre
aumenta la soglia massima dell’imposta dovuta da persone non fisiche, che sale da 4.500 a 14.000 euro.
Assicurazione
autoveicoli, quota SSN - Dal
periodo d’imposta 2014 non sarà più deducibile la quota Ssn pagata sulle
polizze Rca degli autoveicoli
Bonus
acquisto libri – E’ in
attesa di un provvedimento di attuazione l’introduzione di una detrazione fiscale del 19% sull’acquisto dei libri cartacei. Lo
sgravio potrà interessare una spesa fino a 2.000,00 euro: metà per i testi
scolastici e metà per le altre pubblicazioni.
Ivafe,
imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero - L’aliquota Ivafe passa dello 0,15% allo
0,2%
Iva
sui prodotti dei distributori automatici - Dall’1.1.2014 aumenta l’aliquota iva sui prodotti venduti
tramite distributori automatici che passa dall’attuale
4% al 10%
Spese
detraibili al 19% - È
prevista un’operazione di riordino (da attuarsi entro il 31.01.2014) delle
spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (spese mediche, spese
funebri, interessi su mutui, etc.). Nel caso in cui non venisse adottato il
provvedimento di riordino, scatterà una riduzione della percentuale di detrazione dal 19% al 18% per l’anno
d’imposta 2013 (con effetti sulla dichiarazione che si presenterà a giugno
2014) ed un’ulteriore riduzione al 17% con effetto sul Modello Unico e 730 del
2015.
Saggio
interessi legali - Dall’1.1.2014
il saggio di interesse legale scende
all’1%
Imposta
di registro sulle compravendite - Dal 1° gennaio 2014 gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili saranno tassati con
l’aliquota del 9% e sono eliminate tutte le agevolazioni previste in precedenza.
L’aliquota è ridotta al 2% solo per i trasferimenti di abitazioni con i
requisiti di ‘’prima casa’’ con l’unica eccezione delle dimore di lusso
accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Dal 2014 aumentano da 168 euro a
200 euro le imposte ipocatastali in misura fissa.
Compravendite immobiliari
e di imprese – In sede
di rogito immobiliare sarà il notaio a trasmettere al venditore il prezzo della
compravendita di immobili e di aziende, dopo averlo ricevuto in deposito
dall’acquirente e dopo aver trascritto il contratto di compravendita nei
registri immobiliari o nel registro delle imprese. Il notaio che riceve il
deposito del prezzo non può utilizzare un conto corrente bancario ‘’ordinario’’
ma deve servirsi di un conto corrente ‘’dedicato’’ a questo fine che non frutta
interessi a favore del notaio. Tale
disposizione entrerà in vigore non appena sarà emanato un decreto attuativo.
Irpef sulle abitazioni non locate - Il reddito degli immobili abitativi non locati situati
nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale
del proprietario sarà soggetto a tassazione Irpef. La base imponibile sarà pari
al 50% della rendita catastale .
Modelli 730, somme a credito superiori a
4.000,00 euro - A partire dai modelli
730 che saranno presentati nel 2014, entro sei mesi dalla scadenza dei termini
previsti per la presentazione online dei modelli 730, l’Agenzia delle Entrate
effettua controlli preventivi in caso di rimborsi spettanti per importi
superiori a 4.000,00 euro e solo successivamente sarà erogato il rimborso. In
tali fattispecie non sarà pertanto il sostituto d’imposta ad effettuare il
rimborso ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad erogarlo e questo
necessariamente avverrà in tempi più lunghi.
Rivalutazione
beni d’impresa - Viene riproposta, senza particolari novità, la rivalutazione dei beni
d’impresa. Le imprese, le società di capitali e di persone, le società
cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d’impresa e
le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione potrà essere eseguita
nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea. La rivalutazione è onerosa: l’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell’imposta regionale
sulle attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior
valore rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i
beni non ammortizzabili.
Il maggior valore attribuito ai beni sarà
fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale
la rivalutazione è stata eseguita. In caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero al consumo personale
o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di
inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione
delle plus o minusvale nze fiscali
dovrà considerarsi il costo del bene prima della rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere
affrancato, anche solo parzialmente, versando un’ulteriore imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale
sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 10%.
Le
imposte sostitutive possono essere pagate (o compensate) in tre rate annuali di
pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con
riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d’imposta successivi.
In riferimento alle nuove imposte sulla casa (Imu,
Tasi, Tari - IUC), lo Studio informa che l’argomento sarà oggetto di una
successiva circolare anche in considerazione di un provvedimento di prossima
emanazione che potrebbe modificare la normativa introdotta.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi
chiarimento e si riserva di approfondire gli argomenti trattati in future
circolari.
Fonte : Studio Bestetti commercialisti associati
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