mercoledì 29 gennaio 2014

Legge di Stabilità per il 2014 ed altre novità fiscali

STUDIO BESTETTI
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 Legge di Stabilità per il 2014 ed altre novità fiscali


Si illustrano le disposizioni di maggior interesse contenute nella legge n. 147/2013, cosiddetta Legge di Stabilità per il 2014, pubblicata in G.U. n. 302 del 27.12.2013.

Proroga Ecobonus e detrazioni per ristrutturazione edilizia - La detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31.12.2014; è stata ridotta al 40% per tutto il 2015 per poi tornare a regime al 36% dal 1° gennaio 2016. La proroga riguarda anche il limite di spesa per singola unità abitativa che rimarrà di 96.000,00 euro fino alla fine del 2015 per tornare ai consueti 48.000,00 euro dal 2016. Anche la detrazione del 65% per i lavori di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2014 e nel 2015 si ridurrà al 50%. A meno che non vi siano ulteriori proroghe, dal 2016 gli interventi per il risparmio energetico degli edifici potranno beneficiare solo del bonus del 36%.
La detrazione irpef 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A e A+ per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione è prorogata a tutto il 2014 e il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha chiarito che la detrazione vale anche nel caso in cui l’importo sia superiore al valore della ristrutturazione immobiliare per la quale si sia usufruito della relativa detrazione.
Restano invariati gli adempimenti per poter usufruire delle agevolazioni tra cui ricordiamo i principali:
  • bonifico bancario con i riferimenti normativi
  • comunicazione preventiva Asl per inizio lavori nei casi previsti dalla legge
  • comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori per interventi di risparmio energetico
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta

Divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione - A decorrere dall’1.1.2014 non potranno più essere pagati in contanti gli affitti, con la sola eccezione dei canoni dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I pagamenti dovranno avvenire tramite assegni, bonifici o comunque con modalità “tracciabile”. Rientrano pertanto nell’obbligo dei pagamenti tacciabili anche i canoni di locazione per contratti turistici, transitori e a studenti

Parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi - L’IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sarà deducibile da Ires e Irpef nella misura del 30% per l’anno d’imposta 2013 e del 20% a decorrere dal 2014. Resta l’indeducibilità ai fini IRAP.

Mini Imu sulle abitazioni principali prorogata al 24 gennaio 2014 - La mini IMU sull’abitazione principale dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno deliberato l’aumento delle aliquote IMU per il 2013 andrà versata entro il 24 gennaio 2014 (e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto). Sarà nostra cura contattare i clienti che rientreranno in tale casistica

Limite alle compensazioni d’imposta - A decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto accade per l’IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l’obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.
Ricordiamo che a decorrere dal 2014 il D.L. n. 35/2013 aveva aumentato a 700.000 euro il limite annuo alla compensazione (che fino al 2013 era di 516.000 euro).

Rottamazione cartelle esattoriali - Sarà possibile pagare le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, a condizione che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Sono escluse da questa agevolazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata si applica invece anche agli avvisi di accertamento esecutivo. L’agevolazione si applica alle somme iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione fino al 31.10.2013.

Imposta di bollo - A decorrere dal 2014 sale dall’1,5 al 2 per mille l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,20 euro mentre aumenta la soglia massima dell’imposta dovuta da persone non fisiche, che sale da 4.500 a 14.000 euro.

Assicurazione autoveicoli, quota SSN - Dal periodo d’imposta 2014 non sarà più deducibile la quota Ssn pagata sulle polizze Rca degli autoveicoli

Bonus acquisto libri – E’ in attesa di un provvedimento di attuazione l’introduzione di una detrazione fiscale del 19% sull’acquisto dei libri cartacei. Lo sgravio potrà interessare una spesa fino a 2.000,00 euro: metà per i testi scolastici e metà per le altre pubblicazioni.

Ivafe, imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero - L’aliquota Ivafe passa dello 0,15% allo 0,2%

Iva sui prodotti dei distributori automatici - Dall’1.1.2014 aumenta l’aliquota iva sui prodotti venduti tramite distributori automatici che passa dall’attuale 4% al 10%

Spese detraibili al 19% - È prevista un’operazione di riordino (da attuarsi entro il 31.01.2014) delle spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (spese mediche, spese funebri, interessi su mutui, etc.). Nel caso in cui non venisse adottato il provvedimento di riordino, scatterà una riduzione della percentuale di detrazione dal 19% al 18% per l’anno d’imposta 2013 (con effetti sulla dichiarazione che si presenterà a giugno 2014) ed un’ulteriore riduzione al 17% con effetto sul Modello Unico e 730 del 2015.

Saggio interessi legali - Dall’1.1.2014 il saggio di interesse legale scende all’1%

Imposta di registro sulle compravendite - Dal 1° gennaio 2014 gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili saranno tassati con l’aliquota del 9% e sono eliminate tutte le agevolazioni previste in precedenza. L’aliquota è ridotta al 2% solo per i trasferimenti di abitazioni con i requisiti di ‘’prima casa’’ con l’unica eccezione delle dimore di lusso accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Dal 2014 aumentano da 168 euro a 200 euro le imposte ipocatastali in misura fissa.

Compravendite immobiliari e di imprese – In sede di rogito immobiliare sarà il notaio a trasmettere al venditore il prezzo della compravendita di immobili e di aziende, dopo averlo ricevuto in deposito dall’acquirente e dopo aver trascritto il contratto di compravendita nei registri immobiliari o nel registro delle imprese. Il notaio che riceve il deposito del prezzo non può utilizzare un conto corrente bancario ‘’ordinario’’ ma deve servirsi di un conto corrente ‘’dedicato’’ a questo fine che non frutta interessi a favore del notaio. Tale disposizione entrerà in vigore non appena sarà emanato un decreto attuativo.

Irpef sulle abitazioni non locate - Il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del proprietario sarà soggetto a tassazione Irpef. La base imponibile sarà pari al 50% della rendita catastale.

Modelli 730, somme a credito superiori a 4.000,00 euro - A partire dai modelli 730 che saranno presentati nel 2014, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione online dei modelli 730, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi in caso di rimborsi spettanti per importi superiori a 4.000,00 euro e solo successivamente sarà erogato il rimborso. In tali fattispecie non sarà pertanto il sostituto d’imposta ad effettuare il rimborso ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad erogarlo e questo necessariamente avverrà in tempi più lunghi.

Rivalutazione beni d’impresa - Viene riproposta, senza particolari novità, la rivalutazione dei beni d’impresa. Le imprese, le società di capitali e di persone, le società cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione è onerosa: l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior valore rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.
Il maggior valore attribuito ai beni sarà fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione delle plus o minusvalenze fiscali dovrà considerarsi il costo del bene prima della rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, anche solo parzialmente, versando un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 10%.
Le imposte sostitutive possono essere pagate (o compensate) in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

In riferimento alle nuove imposte sulla casa (Imu, Tasi, Tari - IUC), lo Studio informa che l’argomento sarà oggetto di una successiva circolare anche in considerazione di un provvedimento di prossima emanazione che potrebbe modificare la normativa introdotta.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si riserva di approfondire gli argomenti trattati in future circolari.
Fonte : Studio Bestetti commercialisti associati

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