venerdì 31 gennaio 2014

A chi va notificata l’ordinanza di demolizione? Al proprietario o al responsabile dell’abuso edilizio?

A chi va notificata l’ordinanza di demolizione? Al proprietario o al responsabile dell’abuso edilizio?

31/01/2014
Avv. Gian Luca Ballabio


(T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 5 dicembre 2013, n. 5567)
 
L’acquirente di un immobile impugna l’ordinanza con cui un Comune ingiunge la demolizione dell’edificio realizzato senza permesso di costruire. Tra le eccezioni sollevate vi è quella della notificazione di tale provvedimento al solo proprietario e non anche al responsabile dell’abuso.
 
La normativa applicabile. La disposizione dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001  prevede che in caso di opere abusive il responsabile del competente ufficio comunale “ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione”.
 
Qualora il responsabile dell'abuso “non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.  L'accertamento dell'inottemperanza alla “ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
 
L’individuazione dei soggetti di cui all’art. 31 D.P.R. 380 del 2001. Relativamente alla individuazione dei soggetti di cui all’articolo sopra citato, la giurisprudenza ha ritenuto, da un lato, che il proprietario dell’area viene considerato corresponsabile dell’abuso “fino a prova contraria”(Cons. Stato, sez. VI, sent. 4 ottobre 2013, n. 4913; Cons. Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2010, n. 1878; Cons. Stato, sez. VI, sent. 10 dicembre 2010, n. 8705); dall’altro lato, che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati tra autore dell’abuso e proprietari, ma ha solo l’onere di individuare il proprietario catastale (Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2010, n. 1878).
 
È stato, altresì, sottolineato che “il nuovo acquirente dell'immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell'ingiunzione di demolizione impartita, pur essendo l'abuso commesso prima della traslazione della proprietà” (T.A.R. Lombardia, sez. IV, sent. 31 maggio 2010, n. 1721).
 
La giurisprudenza, infatti, ha sostenuto che nell’azione sanzionatoria “si deve prescindere sia dalle modalità con cui l'abuso è stato realizzato e sia dagli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietari e costruttori (cfr. Consiglio Stato sez. V 3 febbraio 1992 n. 87; Consiglio Stato sez. IV 24 dicembre 2008 n. 6554)” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179)
 
Ordinanza notificata al solo responsabile dell’abuso.  L’orientamento giurisprudenziale ritiene “legittima l'ordinanza di demolizione e di acquisizione di opere edilizie abusive effettuata nei soli confronti del responsabile dell'abuso e non del proprietario dell'immobile, in quanto anche sul piano letterale la norma si riferisce esclusivamente all'uno, e non all'altro, per l'evidente ragione di ancorare l'attività riparatoria in primo luogo all'effettivo autore dell'illecito” (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 aprile 2012 n. 2450)” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179).
 
Ciò anche perché la disposizione dell’art. 29, comma 1,  del D.P.R. 380 del 2001 “prevede la responsabilità del titolare del permesso di costruzione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori per quanto concerne la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica e alle previsioni di piano, addossando ai medesimi l'onere del pagamento delle sanzioni pecuniarie e del pagamento solidale delle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 14 febbraio 2011, n. 932) 
 
Ordinanza notificata al solo proprietario. Al riguardo vi sono due orientamenti contrastanti:
 
Il primo, prevalente, ritiene che  l’ordinanza di demolizione di una edificazione abusiva possa legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, indipendentemente dalla circostanza che esso non sia il responsabile dell’abuso, in quanto comunque destinato a subirne gli effetti (T.A.R. Valle d'Aosta, 12 novembre 2003, n. 188; T.A.R. Veneto, sez. II, 21.11.2002, n. 6362)
 
Un diverso orientamento, invece, ritiene che “che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva” (T.A.R. Lazio, sez. prima quater, sent. 7 marzo 2011, n.2042).
 
La sentenza in esame. La pronuncia del T.A.R Campania esaminata, per quanto qui interessa, ha aderito all’orientamento dominante il quale ritiene che l’ordinanza di demolizione “può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, in considerazione del fatto che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l'adozione dell’ordinanza, di carattere ripristinatorio, non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato (per tutte, TAR Lazio, Latina, n. 1026/2008, TAR Umbria, n. 477/2007, TAR Piemonte, I, 25 ottobre 2006, n. 3836; TAR Campania, Salerno, II, 15 febbraio 2006, n. 96; TAR Lazio, Roma, II, 2 maggio 2005, n. 3230; TAR Valle d'Aosta, 12 novembre 2003, n. 188)”.
 
Conclusioni. Alla luce di quanto precede, quindi, il proprietario di un’immobile abusivo non potrà ottenere l’annullamento dell’ordinanza che ne ordina demolizione sul solo presupposto che “non potrebbe rispondere delle violazioni, né potrebbe subirne le conseguenti sanzioni, essendo estrane(o) all’esecuzione dell’opera”. La giurisprudenza, infatti, è orientata prevalentemente nel senso di salvaguardare la legittimità dell’ordinanza, con conseguente maggior garanzia di una efficace repressione degli abusi edilizi.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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