giovedì 16 gennaio 2014

Legge di stabilità 2013-2014, contratti di locazione e d'affitto: il modello 69 e il modello RLI

Legge di stabilità 2013-2014, contratti di locazione e d'affitto: il modello 69 e il modello RLI

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Legge di Stabilità 2013-2014, contratti di locazione e d'affitto: la scomparsa del modello 69 e il nuovo modello RLI.

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Legge di stabilità 2013-2014, modelli sull'affittoLegge di stabilità 2013-2014, modelli sull'affitto
Nella Legge di Stabilità 2013-2014 in materia di affitti si è provato a fare un giro di vite contro gli affitti in nero. E così sono cambiate anche le procedure di registrazione dei contratti d'affitto, con la nascita del modello RLI e la sostituzione dell'oramai vecchio modello 69. La prima novità a cui possiamo già accennare è che il modello RLI rispetto al modello 69 permette l'adempimento degli obblighi legati al contratto d'affitto con procedure completamente telematiche.

Legge di Stabilità 2013-2014, contratti di locazione e d'affitto: a cosa serve il modello RLI

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto presente nella Legge di Stabilità 2013-2014, ha messo a disposizione degli utenti il modello RLI, che sarà già attivo a partire dal 3 febbraio. Tale modello dovrà essere utilizzato esclusivamente per questa tipologia di adempimenti: 1) per quanto riguarda la registrazione di contratti d'affitto e di locazione; 2) per quanto riguarda le proroghe, le cessioni e le risoluzioni dei contratti d'affitto e di locazione; 3) per quanto riguarda la comunicazione dei dati catastali (dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78); 4) per quanto riguarda l'esercizio o la revoca della cosiddetta cedolare secca; 5) per quanto riguarda le possibili denunce per contratti di comodato fittizi o contratti d'affitto non regolarmente registrati.

Legge di Stabilità 2013-2014, contratti di locazione e d'affitto: come si compila il modello RLI

Il modello RLI messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è strutturato in questa maniera: 1) quadro A, dati generali, all'interno del quale bisogna inserire tutte le informazioni riguardanti il contratto (dalla tipologia alla data di stipula, passando per la durata dell'affitto), gli eventuali adempimenti che sono avvenuti in un secondo momento (ci si riferisce alle proroghe, cessazioni, risoluzioni), ovviamente i dati di colui che compila il modello RLI; 2)quadro B, soggetti, dove bisogna in maniera molto precisa e attenta inserire i dati riguardanti sia colui che fitta, sia colui che prende in affitto; 3) quadro C, dati degli immobili, dove vanno inseriti appunto tutti i dati riguardanti l'immobile posto in affitto, completo di pertinenze; 4)quadro D, affitto per uso abitativo e cedolare secca, dove vanno inseriti tutti i dati relativi all'opzione della cedolare secca.

Legge di Stabilità 2013-2014, contratti di locazione e d'affitto: l'invio telematico del modello RLI

Come abbiamo già avuto modo di dire, una delle semplificazioni apportate dalla nascita del modello RLI e dalla sostituzione del modello 69, riguarda appunto la possibilità di invio telematico. Chiaramente insieme al modello RLI va inviata anche copia del contratto d'affitto. Soltanto in alcuni casi la copia del contratto può non essere inviata: 1) se coloro che affittano e coloro che prendono in fitto non superano il numero di tre; 2) se si tratta soltanto di una unità abitativa con un numero di pertinenze non superiori a tre; 3) se tutti gli immobili oggetto del modello sono censiti con la modalità dell'attribuzione di rendita; 4) se il contratto non contiene alcuna altra forma di pattuizione oltre appunto il contratto d'affitto; 5) se il contratto riguarda persone fisiche e non aziende, imprese, etc.. 
FONTE : SUPERMONEY

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