venerdì 12 giugno 2015

Piastrelle difettose: niente risarcimento dalla società produttrice

Piastrelle difettose: niente risarcimento dalla società produttrice

Il proprietario di casa acquista 100 metri cento metri quadrati di piastrelle di ceramica (valore quasi tre milioni delle vecchie lire) che tuttavia, dopo soli quindici mesi dalla posa in opera, manifestavano gravi difetti acclarati a mezzo di accertamento tecnico preventivo. L'acquirente citava quindi in giudizio la rivenditrice e l'azienda produttrice delle ceramiche per ottenere da entrambe il risarcimento del danno, a mezzo del pagamento della somma necessaria per il rifacimento della pavimentazione.
In prima battuta, il Tribunale condannava in solido entrambe le società, ma la Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, limitando la condanna al risarcimento del danno alla sola venditrice. Secondo la Corte territoriale, infatti, la fattispecie configura un'ipotesi di c.d. "vendita a catena", che consente l'esperimento dell'azione contrattuale nei soli confronti della proprio venditore e non anche della società produttrice delle ceramiche.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.6.2015 n. 11669 in commento, ha giudicato corretta la ricostruzione della fattispecie quale “vendita a catena” e, in applicazione dei principi affermati in materia, ha confermato la sentenza d'appello respingendo tutti i motivi di ricorso formulati dal danneggiato.
Vendite a catena. Spesso un bene può essere oggetto di successive compravendite. Si parla in tal caso di vendite a catena, in quanto un soggetto (salvo il primo venditore e l'ultimo compratore che compra per fruire del bene) assume, contemporaneamente, la veste di acquirente in un contratto e di venditore in quello immediatamente successivo, sempre con riguardo al medesimo bene.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di "vendita a catena" ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale (per tutte, Cass. civ. 31.5.2005, n. 11602). Va escluso, dunque, il principio di solidarietà tra venditore e rivenditore/produttore della merce difettosa anche nel caso in cui la merce venduta dall'ultimo venditore all'acquirente finale sia riconducibile direttamente ed autonomamente al produttore. La suprema Corte precisa, altresì, chenella "vendita a catena" non può esistere un rapporto con una pluralità di venditori, né è possibile ipotizzare in un tipo di vendita - come quello per cui si controverte- il sorgere di una "nuova autonome obbligazione".
Da tutto ciò consegue che il risarcimento dei danni conseguenti a difetti della merceacquistata può essere richiesto solo nei confronti del venditore diretto e non anche nei confronti del precedente rivenditore e/o produttore della merce. Infatti:
“In materia di c.d. “vendite a catena” opera il principio secondo il quale spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale contro il proprio venditore diretto e quella extracontrattuale contro il fabbricante, mentre nessuna azione gli compete, stante l'autonomia di ciascuna vendita, nei confronti di un rivenditore intermedio (…)” (Cass. civ. 5428 del 15.4.2002).
Nel caso di specie, dunque, il risarcimento grava nei soli confronti della ditta che ha venduto le piastrelle al danneggiato. La venditrice, peraltro, conserva un'azione di rivalsa nei confronti della società produttrice. Infatti: “nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cass. civ. 5.2.2015 n. 2115).
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 9 aprile - 5 giugno 2015, n. 11669 President



Fonte : www.condominioweb.com 

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