venerdì 5 giugno 2015

A carico del marito separato anche le spese condominiali.

A carico del marito separato anche le spese condominiali.


Quando i coniugi si separano, tra le tante questioni da risolvere, possono aggiungersi anche le beghe condominiali. Lo Cassazione, riconosce a carico del marito separato, l'onere di versare tra le spese ordinarie e straordinarie degli immobili, anche le spese condominiali.
Il mantenimento e le spese. L'assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice, ma può anche essere concordato liberamente tra i coniugi, in sede di separazione, e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio. Uno tra i problemi più frequenti è quella dell'individuazione corretta di cosa i giudici intendano per ‘‘spese straordinarie'', data l'assenza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito. Il legislatore, non detta alcuna disposizione destinata ad elencare e distinguere precisamente le ‘‘spese straordinarie'' e ‘‘spese ordinarie''. La problematica è tuttora oggetto di grande interesse e rappresenta il motivo forse più frequente di litigi tra coppie separate.
Accordi poco chiari? Il marito ricorre in Appello evidenziando, come negli accordi intrapresi, fosse chiara la seguente posizione: il marito doveva sostenere le sole spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili in questione, escludendo, però dal predetto computo, le spese condominiali.
Assegno di divorzio pesante. La Cassazione, conferma quanto disposto dal giudice di secondo grado, puntualizzando che nel concetto di spese ordinarie e straordinarie dell'immobile vi rientrano anche le spese relative all'unità immobiliare di proprietà individuale, laddove per “spese condominiali” devono intendersi le spese relative alle parti di proprietà comune di un immobile.
Questioni terminologiche. Nella motivazione della sentenza si legge: “non è sostenibile che tra le spese ordinarie e straordinarie relative a un immobile non possano ricomprendersi - per limiti lessicali - anche le spese condominiali. Vero è invece il contrario, essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti a un immobile.
Conclusioni. Non è sostenibile che tra i costi ordinari e straordinari relativi a un immobile non possano ricomprendersi anche quelle relative alle spese condominiali perché quest'ultime si distinguono, a seconda dei casi, come ordinarie o straordinarie. Ciò che conta, infatti, è l'inerenza della spesa all'immobile e non, invece, il fatto che il costo verta sulle parti comuni dell'edificio o sulla proprietà individuale. Partecipando alle spese delle parti comuni si può godere in modo pieno della proprietà individuale. Dunque le spese sono tra loro connesse e pertinenti. Pertanto, se il coniuge è obbligato a mantenere la casa deve anche le spese condominiali.
Corte di Cassazione Sentenza 28 maggio 2015 n. 11024


Fonte : www.condominioweb.com 

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