giovedì 11 giugno 2015

La banca sbaglia a pignorarti la casa? Paga i danni arrecati.

La banca sbaglia a pignorarti la casa? Paga i danni arrecati.

La Banca che esegue, per un errore inescusabile, il pignoramento di un immobile di proprietà di un terzo è tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecategli, in quanto ingiusti.
Il caso.
La Banca Alfa vantava un credito nei confronti di Caio, giusto contratto di mutuo a suo tempo stipulato.
A causa della crisi, Caio non fu più in grado di onorare il debito negoziato, lasciando impagate molte rate mensili.
La Banca, chiesta ed ottenute la risoluzione del contratto, intimava al debitore il pagamento delle somme dovute (sorte, interessi e rivalutazione). Caio, tuttavia, non era più in grado di onorare il proprio debito, prontamente e nella sua interezza.
A questo punto, l'Istituto di credito decideva di pignorargli l'immobile ipotecato, posto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione.
Peccato però che il bene oggetto della spiegata azione esecutiva era di proprietà di Tizio (terzo estraneo al rapporto contrattuale) e non di Caio (reale debitore della Banca).
Tizio, venuto così a conoscenza della procedura intentata sul suo immobile, si opponeva all'esecuzione e, una volta accertata la rispettiva carenza di legittimazione passiva (in sede esecutiva), agiva in via ordinaria contro la Banca Alfa al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi.
Tutto questo, in estrema sintesi, è quanto pare essere successo ad un signore di Salerno, costretto a ricorre all'Ufficio del Giudice di Pace dell'omonima città per chiedere "Giustizia", (anche) sul merito del diritto al risarcimento del danno.
A seguito di un lungo e travagliato processo, senza esclusione di colpi, è stata poi emessa la Sentenza del 15.10.2014.
La Sentenza. Il Giudice adito rilevava che, in effetti, la Banca convenuta aveva erroneamente effettuato un pignoramento immobiliare in danno di Tizio e Mevia (altra comproprietaria dell'immobile) e che a seguito della loro opposizione la Banca aveva successivamente rinunciato al pignoramento.
La materia del contendere postulava, quindi, lo accertamento sulla scusabilità o meno dell'errore commesso dall'Istituto di credito, nella lettura delle visure dei registri immobiliari e/o catastali, stante il bene oggetto di esecuzione.
Lo svolgimento di una CTU nel corso della causa documentava che l'acquisto dell'immobile in favore di Tizio e Mevia era avvenuta antecedentemente la trascrizione del pignoramento da parte della Banca Alfa, e che, di ciò, vi fosse traccia proprio nei registri immobiliari.
La Banca Alfa, pertanto, è stato ritenuta responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2043 codice civile , a mente del quale: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
In quanto tale, l'anzidetto Istituto di credito è stato condannato al pagamento delle spese sostenute da Tizio a titolo di danno patrimoniale: concretatesi, in particolare, nelle spese legali sostenute durante il giudizio esecutivo per la somma di euro 2.100,00 (a quanto pare, non liquidate dal Giudice a quo).
Non solo! La Banca Alfa è stata condannata a versare a Tizio una somma di danaro a titolo di danno non patrimoniale. E segnatamente: "considerato il periodo di circa tre anni in cui l'immobile è stato gravato della trascrizione del pignoramento immobiliare, ritenuto lo stesso senz'altro sussistente, effettuando una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in considerazione della impossibilità di una precisa dimostrazione dell'ammontare dello stesso, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 1500,00".
In definitiva la convenuta Banca Alfa in persona del legale rapp.te p.t., per un errore inescusabile in sede di individuazione del bene immobile da pignorare a Caio, è stata condannata al risarcimento dei danni in favore di Tizio, in misura complessiva di Euro 3721,00 di cui Euro 2221,00 per danno patrimoniale ed Euro 1500,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda al soddisfo e oltre spese giudiziali ivi parimenti liquidate nella misura di 2.100,00.
Morale: anche le Banche sbagliano, e, quando succede, pagano pure i danni arrecati.
GIUDICE DI PACE DI SALERNO 15 Ottobre 2014


Fonte : www.condominioweb.com 

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