mercoledì 24 giugno 2015

La responsabilità del notaio nelle compravendite immobiliari con particolare riguardo alle attività accessorie

La responsabilità del notaio nelle compravendite immobiliari con particolare riguardo alle attività accessorie



La disamina della giurisprudenza ci farà comprendere quali oneri pone la legge a carico di tale professionista e le conseguenze che scaturiscono dall'esercizio superficiale di un'attività professionale complessa e di rilevanza pubblica.
In tema di responsabilità civile del notaio si registrano una serie di recenti pronunce attraverso le quali la giurisprudenza sintetizza quelle che è la responsabilità di tale professionista con particolare riguardo alle compravendite immobiliari. Per comprendere l'orientamento della giurisprudenza è necessario analizzare alcune delle più recenti pronunce che specificano in particolar modo quelli che sono gli oneri accessori gravanti su tale professionista (valutazione dell'atto di provenienza del bene compravenduto, obbligo di effettuare le visure catastali, obbligo di informare il cliente delle conseguenze fiscali che possono derivare dalla vendita dell'immobile).
Responsabilità del notaio per mancato esame del titolo di provenienza del bene.
Una recente pronuncia di merito ha rilevato che il notaio, nell'ambito di una compravendita immobiliare non può limitarsi esclusivamente a richiamare i dati identificativi risultanti dalle ultime schede catastali, ma è comunque tenuto ad esaminare anche il titolo di provenienza del bene al fine di accertare la proprietà degli stessi in capo ai venditori. (Corte di appello di Milano, sez. I civ., 7 gennaio 2014 n. 16) attraverso tale pronuncia la corte di merito ha puntualizzato l'obbligo del notaio di valutare quanto previsto dall'atto di provenienza di un immobile. Infatti attraverso tale pronuncia la corte di merito ha osservato che molto spesso a fronte del contenuto descrittivo del titolo di provenienza di un immobile e dei confini in esso indicati, tale titolo è in grado di fornire dati più attendibili rispetto a quelli ricavabili dalle schede catastali.
A questa conclusione la pronuncia di merito citata approda osservando che nella stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare l'attività professionale che il notaio svolge non può limitarsi, esclusivamente, ad accertare la volontà delle parti ed a predisporre l'atto di vendita ma deve estendersi anche allo svolgimento di tutte quelle attività accessorie necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti.
Infatti la sentenza della Corte d'appello di Milano si conclude con la condanna del notaio, e del geometra che aveva compiuto degli errori nel frazionamento dell'immobile, per aver stipulato un contratto ove veniva disposta la vendita di un bene che, in realtà, non apparteneva agli alienanti.
Nel caso di specie la Corte di appello conferma la sentenza che già in primo grado aveva condannato il professionista che si era limitato esclusivamente a riportare i dati tratti dalle schede catastali, senza valutare il titolo di provenienza dell'immobile oggetto di compravendita.
Nell'ambito di tale pronuncia la Corte d'appello ha giustamente evidenziato che “le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali, hanno un valore meramente indiziario e da esse non può trarsi la prova decisiva della consistenza degli immobili e della loro appartenenza”; secondo tale sentenza fra l'altro questo principio assume particolare importanza soprattutto quando le risultanze catastali, così come nel caso di specie giunto all'esame della Corte di appello milanese, sono ampliamente contraddette dal titolo di provenienza dell'immobile.


Fonte : http://www.condominioweb.com

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