lunedì 25 marzo 2013

SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività


SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività

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L’articolo 49 del DL 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha istituito la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)sostituendo integralmente la DIA (denuncia di inizio attività) attiva dal 1990.
La SCIA diminuisce i tempi di attesa per l’inizio dei lavori e diminuisce anche gli oneri previsti come diritti di segreteria e tasse.
La norma comunque prevede espressamente che alla segnalazione vengano comunque allegate le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati ed i relativi elaborati progettuali. A differenza della DIA, dove le verifiche dell’amministrazione venivano fatte ante operam, la SCIA è sottoposta a verifica in corso d’opera.
La S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001 che troverà, al contrario, ancora applicazione la super-DIA laddove la stessa sia, in base alla normativa statale o regionale,alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001 o a quelli previsti dalle leggi regionali).
Le Regioni con propria legge possono ampliare l’ambito delle fattispecie per le quali si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva al permesso di costruire (fattispecie alle quali, pertanto, non si applicherà la nuova disciplina in materia di S.C.I.A.)
Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la S.C.I.A. non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Pertanto saranno soggetti a S.C.I.A, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
i) gli interventi di restauro e risanamento conservativo
ii) i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
iii) gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio (e come tali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6, c.2, del T.U. D.P.R. 380/2001 (relativo all’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori)
iv) i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico di opere” e quindi non qualificabili come “ristrutturazione edilizia”, quali ad esempio:
- il frazionamento di quella che in progetto approvato era un’unica unità in due o più distinte unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”, per ottenere la fisica separazione delle unità);
- l’accorpamento di quelle che in progetto approvato erano due o più unità in un’unica unità (con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”, per ottenere la fusione fra le unità)
- l’ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non determini volumi funzionalmente autonomi
- semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).
- il ricorso alla S.C.I.A. è, inoltre, previsto per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
- realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici
- realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
Fonte : http://www.studiobottoni.com

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