martedì 12 marzo 2013

Manutenzione impianti termici, si applica l'Iva agevolata al 10%


Manutenzione impianti termici, si applica l'Iva agevolata al 10%

Agenzia Entrate: gli interventi per mantenere l’efficienza rientrano nel recupero del patrimonio edilizio



06/03/2013 - La manutenzione degli impianti termici gode dell’Iva agevolata al 10%. Lo ha affermato l’
Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15/E/2013 diffusa lunedì.

La pronuncia del Fisco è arrivata in seguito alla richiesta di chiarimento avanzata da una società operante nel settore dell’assistenza e della manutenzione degli impianti di riscaldamento e delle caldaie a gas.
A detta della società, la revisione periodica e obbligatoria degli impianti costituisce un intervento di manutenzione ordinaria sia per il carattere periodico sia per l’assenza di operazioni che possano aumentarne la resa o il valore. Se, sostiene la società, gli interventi sono svolti su impianti privati e non condominiali, devono essere assoggettati ad Iva con l’aliquota ordinaria al 21%.
Di parere contrario l’Agenzia delle Entrate, che ha affermato come gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, possano beneficiare dell’Iva al 10%.
In base al Dpr 380/2001 – Testo Unico dell’edilizia, ricorda il Fisco, tra le prestazioni che usufruiscono dell’Iva agevolata ci sono gli interventi di manutenzione ordinaria, tra cui rientrano le riparazioni, il rinnovamento, la sostituzione della finitura degli edifici e le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Il beneficio, continua l’Agenzia delle Entrate, vale anche per la manutenzione obbligatoria degli impianti di riscaldamento che consiste in verifiche periodiche, ripristino della funzionalità e sostituzione di pezzi di ricambio. Prestazioni a fronte delle quali sono corrisposti canoni annui.
In base a questa interpretazione ne consegue che la revisione degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo e il controllo delle emissioni rientrano tra gli interventi da assoggettare all’aliquota del 10%.
Il Fisco precisa però che l’aliquota agevolata non vale se il contratto di manutenzione comprende anche altre prestazioni, come ad esempio la responsabilità civile verso terzi, per le quali non è indicato un corrispettivo distinto.
Se l’impresa ha addebitato all’utente l’Iva con aliquota ordinaria al 21% deve restituire la quota eccedente e chiedere il rimborso al Fisco entro due anni. Per poter recuperare le somme, l’impresa deve dimostrare l’effettiva restituzione del tributo.
Fonte : www.edilportale.com
12.03.2013

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