martedì 22 marzo 2016

Tariffa rifiuti: niente IVA sulla TIA perché è illegittima. Pioggia di rimborsi all'orizzonte.



Tariffa rifiuti: niente IVA sulla TIA perché è illegittima. Pioggia di rimborsi all'orizzonte.

Dott. Domenico Pirrò



Le Sezioni Unite della Cassazione, in linea con precedenti sentenze dei giudici di
legittimità, confermano l'inapplicabilità dell'IVA alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Si aprono così le porte ad una pioggia di rimborsi a favore dei contribuenti.
                                                Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno messo definitivamente fine, con sentenza n. 5078/2016, alla querelle sull'applicabilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), senza alcun rinvio alla Corte di Giustizia Ue. I gestori dei rifiuti che hanno indebitamente fatturato e incassato l'IVA sulla Tia ora non avranno più alcuna scusa: dovranno rimborsare tutti i contribuenti che ne facciano richiesta. Così come dovrà rimborsare 67,36 euro, oltre ad interessi e spese, la società veneziana di gestione dei rifiuti che invano ha appellato la sentenza del Tribunale di Venezia n. 574/2014 che aveva dato ragione ad un cittadino cui era stata addebitata e riscossa l'Iva sulla Tia.
Perfettamente in linea con altre pronunce di legittimità (e di merito) gli Ermellini hanno infatti stabilito che alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - c.d. “Decreto Ronchi”) non si applica l'IVA giacché essa ha natura squisitamente tributaria.
=> Il condominio non si può oppore alla raccolta differenziata porta a porta
Va ricordato, al riguardo, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (usualmente denominata Tariffa di Igiene ambientale), che sostituì a decorrere dal 1 gennaio 1999 la cd. Tarsu, fu introdotta per coprire i costi, sostenuti dai Comuni, dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di qualunque natura o provenienza, giacenti tanto sulle strade e tanto sulle aree pubbliche o soggette ad un uso pubblico. Tale tariffa è composta, come noto, da una quota che è determinata in ragione delle componenti essenziali del servizio stesso, quali gli investimenti nelle opere ed i costi generali di gestione, e da un'altra che essendo legata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione è sostanzialmente variabile.
Nella sentenza gli Ermellini hanno ricordato che già a suo tempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 238/2009, nel giudicare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis del D.L. n. 203/2005 (convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione del giudice tributario le controversie in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aveva ritenuto che quest'ultimo prelievo presentasse tutte le caratteristiche del tributo e costituisse sostanzialmente una mera variante delle Tarsu. A conclusioni analoghe pervenne lo stesso Giudice delle leggi nella successiva sentenza n. 64/2010.
Secondo le SS.UU. della Cassazione, che hanno richiamato in sentenza un suo precedente orientamento conforme (n. 3293 del 2 marzo 2012), la <<tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani … non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo … non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente>>.
Gli Ermellini, inoltre, soffermandosi sugli elementi autoritativi che caratterizzano la Tia, hanno affermato - ad ulteriore conferma della natura tributaria di quest'ultima - che tra il gestore affidatario da parte dell'ente del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e l'utente fruitore mancherebbe un rapporto di volontarietà e che i costi sarebbero predeterminati soltanto dal soggetto pubblico. Insomma, mancherebbe il necessario rapporto sinallagmatico posto a base dell'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi (e di cessioni di beni).
Non può che essere accolta favorevolmente la decisione del Supremo consesso che ha messo definitivamente fine ad una annosa questione che ha visto molti contribuenti costretti a rivolgersi ai Giudici per il riconoscimento del diritto al rimborso di una “tassa sulla tassa”.
Insomma, nubi all'orizzonte si intravedono per i gestori affidatari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte degli enti pubblici che potrebbero vedersi sommersi in poco tempo da richieste dei contribuenti, ora più che mai fondate, di ripetizione dell'IVA indebitamente addebitata in fattura. Al riguardo, sarebbe auspicabile che i gestori procedessero d'ufficio senza “attendere” le richieste di cittadini e imprese che, nella maggior parte dei casi, non sarebbero neppure in grado di quantificare agevolmente l'Iva non dovuta corrisposta negli anni.

 Scarica Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 5078 del 16 marzo 2016

Fonte : http://www.condominioweb.com/inapplicabile-liva-alla-tariffa-di-igiene-ambientale-tia.12544#ixzz43eLkPxCb
www.condominioweb.com 

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