mercoledì 9 marzo 2016

Ripartizione spese del riscaldamento condominiale. Polemiche e perplessità. Nuove modifiche in arrivo

Ripartizione spese del riscaldamento condominiale. Polemiche e perplessità. Nuove modifiche in arrivo

Svantaggiati gli abitanti dell'ultimo piano e del piano terra in condomìni non ben coibentati.

Il Senato, tramite la Commissione Tecnica, dopo aver esaminato lo schema del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e preso atto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della stessa Direttiva, ha approvato l'Atto di Governo n. 201; in particolare all'art. 9, co. 5, lett. d), dove si prevede il riferimento alla norma tecnica UNI 10200, viene stabilito che tale norma dovrà essere sostituita dagli “standard europei di regolamentazione di cui all'Appendice B”, relativa alla corretta suddivisione delle spese nei condomini.
Il D.Lgs. 102/2014, in virtù delle finalità di risparmio energetico ed efficientamento, ha introdotto l'obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione dei consumi individuali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nei condomini con impianto centralizzato di riscaldamento (entro il 31 dicembre 2016), nonché le metodologie per il riparto delle spese attraverso i criteri stabiliti dalla norma UNI10200:2013.
Secondo quanto stabilito dall'Atto di governo approvato, la norma non sarà più vincolante e le differenze con le nuove previsioni sono così riassumibili.
Ripartizione delle spese per singolo condomino
Norma UNI 10200:2013
Proposta di modifica del D.Lgs. 102/2014
consumi volontari:
- sono dovuti all'azione dell'utente mediante i dispositivi di termoregolazione;
- vengono calcolati a partire dalle indicazioni fornite dai dispositivi di lettura (contabilizzatori di calore);
Vengono eliminati i consumi volontari e involontari e introdotti due nuovi criteri:
quota variabile:
- tra il 50 e il 70% del totale e basata sui consumi rilevati;
quota fissa:
- costi calcolati secondo i millesimi termici, i metri quadri o i metri cubi utili oppure secondo le potenze nominali dei radiatori installati.
consumi involontari:
- derivanti dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione;
- vengono stimati in base ai millesimi termici calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile dell'unità abitativa.
Viene anche stabilito che l'assemblea condominiale, con una delibera, possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate, sulla base di una relazione tecnica che ne specifichi le motivazioni.
La norma indica anche che per quegli edifici alimentati a gasolio o gas, con tubi di distribuzione esterni ben coibentati, i costi di esercizio del riscaldamento vanno ripartiti fra gli utenti finali con il 70% del totale dei consumi rilevati.
Diverse sono state le critiche da parte degli operatori del settore riguardo la proposta di modifica del decreto e anche le opinioni sono divergenti fra loro. Secondo alcuni la norma UNI 10200, certamente migliorabile sotto alcuni aspetti, ha il pregio di fornire un metodo oggettivo e chiaro per la ripartizione della spesa tra i condomini, ma le perplessità sono relative alla sua applicabilità sul singolo condominio: non consentirebbe, cioè, di differenziare i costi per quei condomìni che, nei casi specifici degli edifici datati e quindi non correttamente coibentati, sono costretti, a causa della posizione planimetrica o di piano sfavorevole della propria unità immobiliare, a pagare consumi volontari e involontari (cioè derivanti da dispersioni termiche) più elevati rispetto ad altri (la norma UNI, infatti, ripartisce i costi involontari in base al fabbisogno dei singoli appartamenti).
Altra perplessità riguarda quei condomini che hanno già provveduto ad adeguare i propri criteri di ripartizione spese alle peculiarità della norma UNI; bisognerà capire cosa e come potranno rivedere quanto già regolamentato per tempo.
Un'altra parte degli operatori, invece, critica la norma UNI perché costringerebbe i condomini a ricorrere ad un progetto e ad una diagnosi energetica, con indubbi aggravi di costi, per adeguare gli impianti alle finalità di efficientamento energetico. Tali interventi, però, non avrebbero nulla a che fare con la contabilizzazione e la termoregolazione che richiedono semplicemente l'installazione e la messa in opera dei ripartitori di calore senza modificarne l'impianto; all'atto dell'installazione delle valvole termostatiche, che prevedono invece un bilanciamento dell'impianto termico, è sufficiente il coinvolgimento di un termotecnico, senza dover ricorrere ad un progettista.

=> Le valvole termostatiche nel mirino della Cassazione.



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